{"id":10755,"date":"2025-04-10T10:00:13","date_gmt":"2025-04-10T08:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10755"},"modified":"2025-09-25T11:21:59","modified_gmt":"2025-09-25T09:21:59","slug":"lamministratore-sceglie-il-legale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/lamministratore-sceglie-il-legale\/","title":{"rendered":"L&#8217;Amministratore sceglie il legale"},"content":{"rendered":"<p class=\"atext\">L\u2019articolo 5 ter del Dlgs 28\/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia, dispone che l\u2019amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi senza alcuna preventiva delibera assembleare autorizzativa. Quando l\u2019oggetto rientra nella materia condominiale, la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 con la conseguenza che \u00e8 necessaria la difesa tecnica. La norma della riforma inizialmente salutata come un\u2019opportuna misura diretta a semplificare e snellire le procedure conciliative in materia condominiale, ha per\u00f2 poi ingenerato dubbi e perplessit\u00e0 operative.<\/p>\n<div class=\"\">\n<h5>Le nuove responsabilit\u00e0 in capo all\u2019amministratore<\/h5>\n<\/div>\n<p class=\"atext\">Il promovimento o l\u2019adesione a una mediazione, infatti, \u00e8 una decisione che comporta scelte e spese, quanto meno le anticipazioni per la difesa tecnica, le indennit\u00e0 di mediazione, senza contare le conseguenze nell\u2019eventuale futuro processo in tema di spese di lite, scelte e spese delle quali l\u2019amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere all\u2019interno del condominio. In breve: a fronte di nuove facolt\u00e0, gravano sull\u2019amministratore nuove responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"atext\">Una recente ordinanza della Corte Suprema (Cassazione 2119 del 29 gennaio 2025), nel riaffermare il principio che \u00abL\u2019amministratore condominiale ha un\u2019autonoma legittimazione alla nomina del difensore del condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell\u2019ambito delle attribuzioni di cui all\u2019articolo 1131 Codice civile\u00bb contribuisce a limitare la portata del problema. Consente, infatti, di affermare che l\u2019amministratore pu\u00f2 procedere alla nomina di una legale senza autorizzazione assembleare almeno nei casi nei quali la controversia rientri tra le sue attribuzioni, principio che pu\u00f2 trovare applicazione anche in riferimento al procedimento di mediazione.<\/p>\n<div class=\"\">\n<h5>La scelta del legale<\/h5>\n<\/div>\n<p class=\"atext\">Resta aperto il problema, per tutte le materie che non rientrano nelle attribuzioni dell\u2019amministratore. In tema, vanno ricordate le due pronunzie della Sezioni unite (numero 18331 e numero 18332 del 2010) secondo le quali, in caso di controversie che non rientrano tra quelle che pu\u00f2 proporre autonomamente, l\u2019amministratore non \u00e8 legittimato a resistere in giudizio senza una preventiva delibera ovvero senza una successiva ratifica assembleare. La mancanza di tale delibera determina l\u2019inammissibilit\u00e0 della costituzione in giudizio con la conseguenza, tra le altre, che l\u2019incarico conferito al legale non \u00e8 riferibile al condominio.<\/p>\n<div class=\"\">\n<h5>La ratifica dell\u2019intesa \u00e8 riservata all\u2019assemblea<\/h5>\n<\/div>\n<p class=\"atext\">Ci si deve chiedere se tali principi possano trovare applicazione anche in riferimento alla mediazione, che condivide con il processo alcune caratteristiche pur non essendo propriamente una fase processuale. La risposta dovrebbe essere affermativa in considerazione del principio che l\u2019assemblea \u00e8 l\u2019organo decisionale sovrano del condominio. Potrebbe essere forse valorizzata l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 5 ter citato, laddove riserva comunque all\u2019assemblea l\u2019approvazione o meno di un ipotetico accordo di mediazione, come ratifica implicita dell\u2019operato dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p class=\"atext\">Ma anche tale interpretazione, non sarebbe sufficiente quanto meno in tutte le ipotesi di mancata approvazione dell\u2019ipotetico accordo di mediazione; non vi sarebbe ratifica neppure implicita dell\u2019operato dell\u2019amministratore sul quale continuerebbero a gravare le responsabilit\u00e0 per le scelte compiute e per le spese sostenute. Non ci si pu\u00f2 che rammaricare della mancata considerazione del problema nel correttivo della mediazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019articolo 5 ter del Dlgs 28\/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia, dispone che l\u2019amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi senza alcuna preventiva delibera assembleare autorizzativa. Quando l\u2019oggetto rientra nella materia condominiale, la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 con la conseguenza che \u00e8 necessaria la difesa tecnica. 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