{"id":10794,"date":"2025-05-08T10:00:31","date_gmt":"2025-05-08T08:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10794"},"modified":"2025-09-25T11:22:39","modified_gmt":"2025-09-25T09:22:39","slug":"convocazione-non-ritirata-in-portineria-il-condomino-non-e-obbligato-a-ritirarla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/convocazione-non-ritirata-in-portineria-il-condomino-non-e-obbligato-a-ritirarla\/","title":{"rendered":"Convocazione non ritirata in portineria: il condomino non \u00e8 obbligato a ritirarla"},"content":{"rendered":"<p class=\"\" data-start=\"0\" data-end=\"658\">Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 205 del 31 gennaio 2025, ha trattato una questione particolare legata alla convocazione dell\u2019assemblea condominiale. In questa circostanza, l\u2019amministratore di un condominio ha adottato una modalit\u00e0 di convocazione non convenzionale, che ha dato origine a un\u2019azione legale. In base alle disposizioni generali, l\u2019avviso di convocazione deve essere inviato ai condomini con un preavviso minimo di 5 giorni (salvo diverse indicazioni nel regolamento condominiale), contenere un ordine del giorno e essere recapitato tramite modalit\u00e0 come raccomandata, PEC o fax (art. 66 delle disposizioni attuative del Codice civile).<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"660\" data-end=\"690\"><strong data-start=\"660\" data-end=\"690\">La convocazione irregolare<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"692\" data-end=\"1208\">Nel caso specifico, l\u2019amministratore ha scelto di lasciare le convocazioni al custode, chiedendo ai condomini di ritirare il loro invito direttamente in portineria, con un avviso affisso negli spazi comuni. Nonostante il condomino fosse stato avvisato tramite email e avesse confermato la ricezione con un messaggio WhatsApp, ha comunque impugnato la convocazione, sostenendo che non fosse avvenuta secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge. Il Tribunale di Monza ha dato ragione al condomino, annullando la delibera.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1210\" data-end=\"1252\"><strong data-start=\"1210\" data-end=\"1252\">Le modalit\u00e0 previste dal Codice civile<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1254\" data-end=\"1706\">Questo caso evidenzia un uso eccessivo delle nuove tecnologie, come email e WhatsApp, ma anche il contrasto con le rigide modalit\u00e0 formali stabilite dal Codice civile. La riforma della legge sul condominio (legge 220\/2012) ha modificato sostanzialmente le regole relative alla convocazione dell&#8217;assemblea, introducendo l&#8217;obbligo di inviare un avviso scritto, in modo tale da facilitare la prova della ricezione (ad esempio, tramite raccomandata o PEC).<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1708\" data-end=\"1738\"><strong data-start=\"1708\" data-end=\"1738\">L\u2019obbligo di invio scritto<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1740\" data-end=\"2363\">Prima della riforma, la convocazione poteva essere effettuata anche verbalmente (ad esempio, telefonicamente), ma la prova del rispetto di tale forma era a carico del condominio. Con la legge 220\/2012, invece, \u00e8 stato introdotto l\u2019obbligo di una convocazione scritta, attraverso strumenti che garantiscano la prova di ricezione da parte dei destinatari. Questo regime ha abrogato qualsiasi modalit\u00e0 informale di convocazione, come la consegna in portineria o l\u2019affissione di avvisi negli spazi comuni, che non sono pi\u00f9 ammissibili (salvo accordi tra le parti che possano consentire l\u2019uso della posta elettronica ordinaria).<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"2365\" data-end=\"2415\"><strong data-start=\"2365\" data-end=\"2415\">Le implicazioni di una convocazione irregolare<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"2417\" data-end=\"2808\">In caso di convocazione irregolare, come quella contestata dal Tribunale di Monza, l\u2019amministratore \u00e8 responsabile della corretta applicazione delle procedure di convocazione. La scelta di utilizzare metodi non previsti dalla legge pu\u00f2 compromettere la validit\u00e0 della delibera, poich\u00e9 non si \u00e8 in grado di provare correttamente che i condomini sono stati informati come previsto dalla legge.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"2810\" data-end=\"2835\"><strong data-start=\"2810\" data-end=\"2835\">Considerazioni finali<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"2837\" data-end=\"3284\">Sebbene il comportamento del condomino impugnante possa sembrare in contrasto con i principi di buona fede (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), il Tribunale ha deciso di tutelare la forma legale della convocazione. Questo solleva la questione di un possibile ripensamento della giurisprudenza in relazione a come bilanciare la tutela del singolo condomino con quella degli interessi comuni, considerando anche il contesto tecnologico odierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 205 del 31 gennaio 2025, ha trattato una questione particolare legata alla convocazione dell\u2019assemblea condominiale. In questa circostanza, l\u2019amministratore di un condominio ha adottato una modalit\u00e0 di convocazione non convenzionale, che ha dato origine a un\u2019azione legale. 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