{"id":10862,"date":"2025-09-18T15:26:05","date_gmt":"2025-09-18T13:26:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10862"},"modified":"2025-09-18T15:26:05","modified_gmt":"2025-09-18T13:26:05","slug":"come-ripartire-le-spese-e-le-responsabilita-nel-caso-di-rottura-degli-impianti-di-scarico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/come-ripartire-le-spese-e-le-responsabilita-nel-caso-di-rottura-degli-impianti-di-scarico\/","title":{"rendered":"Come ripartire le spese e le responsabilit\u00e0 nel caso di rottura degli impianti di scarico"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza numero 7717 del 25 agosto 2025, il Tribunale di Napoli ha nuovamente affrontato il delicato tema della corretta identificazione dei soggetti obbligati a partecipare alle spese per la riparazione degli impianti di scarico e, di conseguenza, a rispondere delle eventuali responsabilit\u00e0 risarcitorie derivanti dal danneggiamento della propriet\u00e0 di altri cond\u00f2mini.<\/p>\n<p>Il principio stabilito dal giudice partenopeo, in linea con quello che si pu\u00f2 considerare l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente (pur esistendo alcune pronunce discordanti), \u00e8 il seguente: nel contesto condominiale, le tubature orizzontali sono da ritenersi di propriet\u00e0 del titolare dell\u2019unit\u00e0 immobiliare dove esse si trovano, anche qualora il danno sia rilevato nella zona della braga di scarico, ossia il punto di connessione tra la tubazione orizzontale e quella verticale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda invece le tubature verticali, ovvero quelle che si sviluppano in senso verticale dal basso verso l\u2019alto e al di fuori degli appartamenti privati, come la colonna principale per il carico e lo scarico delle acque reflue, esse rientrano nella competenza del condominio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Presupposti e conseguenze del principio<\/strong><\/h3>\n<p>Questo argomento si sviluppa sulla base di un&#8217;analisi logica che parte dal caso specifico della rottura della braga e delle conseguenti infiltrazioni d\u2019acqua nei piani sottostanti. La braga, infatti, ha la sola funzione di convogliare le acque nere verso la colonna di scarico condominiale, senza svolgere alcun ruolo funzionale diretto nei confronti del condominio. La sua utilit\u00e0 concreta si limita esclusivamente al proprietario dell\u2019appartamento in cui \u00e8 installata, in quanto garantisce il corretto smaltimento dei liquami prodotti all\u2019interno di tale unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p>Di conseguenza, il responsabile della gestione e manutenzione della braga sar\u00e0 il privato proprietario dell\u2019appartamento, salvo che quest\u2019ultimo fornisca prova di un caso fortuito, ovvero un evento straordinario e imprevedibile capace di interrompere il nesso causale tra la propria condotta e il danno verificatosi. In assenza di tale dimostrazione, spetter\u00e0 al proprietario farsi carico della riparazione del guasto e del risarcimento per i danni da infiltrazioni causati a terzi come conseguenza della rottura della tubazione orizzontale. Questo principio si applica in virt\u00f9 del generale dovere di custodia che incombe su colui che ha un rapporto fattuale con il bene danneggiato, il quale \u00e8 sotto la sua esclusiva responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il caso specifico<\/strong><\/h3>\n<p>Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, \u00e8 stata accolta la richiesta avanzata da un cond\u00f2mino, proprietario di due appartamenti nello stabile. A quest&#8217;ultimo \u00e8 stato riconosciuto un risarcimento superiore ai tremila euro, in quanto aveva subito gravi allagamenti nella sua propriet\u00e0 causati dalla rottura della braga di scarico dell&#8217;immobile situato al piano superiore. Tale danno lo aveva costretto a ridurre l&#8217;importo del canone di locazione al proprio inquilino.<\/p>\n<p>Il convenuto, che si era costituito in giudizio chiamando in causa il condominio e sostenendo che la braga fosse di natura condominiale piuttosto che privata, si \u00e8 visto respingere la propria linea difensiva sulla base di una consulenza tecnica d\u2019ufficio sfavorevole. \u00c8 stato condannato non solo a risarcire le minori entrate subite dal condomino ma anche a pagare le spese legali in favore del danneggiato e del terzo chiamato in causa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il dibattito giurisprudenziale<\/strong><\/h3>\n<p>La sentenza si distingue principalmente per il suo contributo al riaccendersi di un dibattito mai del tutto sopito. Al centro di questa discussione si trovano due opposti orientamenti: da una parte, la visione maggioritaria che considera la braga di scarico un bene privato e, dall&#8217;altra, quella che ne sostiene la natura condominiale, valorizzando il ruolo della tubazione di raccordo in relazione alla struttura dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>A sostegno del primo orientamento, sono emblematiche le pronunce della Corte di Cassazione 1027\/2018 e 15302\/2022, che stabiliscono quanto segue: la braga di raccordo, utilizzata esclusivamente per convogliare gli scarichi del singolo appartamento, \u00e8 considerata di propriet\u00e0 privata. Diversamente, la colonna verticale, destinata a raccogliere gli scarichi di tutti gli appartamenti, \u00e8 qualificata come bene condominiale, poich\u00e9 assolve una funzione comune. Di contro, il secondo orientamento trova fondamento in una pronuncia pi\u00f9 datata, la sentenza 10584\/2012 della Corte di Cassazione, che attribuisce natura condominiale alla braga. Secondo questa interpretazione, tale elemento non solo svolge una funzione essenziale rispetto alla colonna di scarico, ma ne costituisce anche parte integrante in virt\u00f9 del suo collegamento strutturale al tratto verticale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza numero 7717 del 25 agosto 2025, il Tribunale di Napoli ha nuovamente affrontato il delicato tema della corretta identificazione dei soggetti obbligati a partecipare alle spese per la riparazione degli impianti di scarico e, di conseguenza, a rispondere delle eventuali responsabilit\u00e0 risarcitorie derivanti dal danneggiamento della propriet\u00e0 di altri cond\u00f2mini. 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