{"id":10866,"date":"2025-09-25T11:04:38","date_gmt":"2025-09-25T09:04:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10866"},"modified":"2025-09-25T11:19:05","modified_gmt":"2025-09-25T09:19:05","slug":"fotovoltaico-sul-tetto-luso-esclusivo-non-deve-violare-il-pari-uso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/fotovoltaico-sul-tetto-luso-esclusivo-non-deve-violare-il-pari-uso\/","title":{"rendered":"Fotovoltaico sul tetto: l\u2019uso esclusivo non deve violare il pari uso"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 193\/2025, offre un intervento deciso su una tematica divenuta ricorrente nella giurisprudenza condominiale: la possibilit\u00e0, per un singolo condomino, di installare impianti fotovoltaici sul tetto comune. La pronuncia si focalizza su un caso specifico riguardante un impianto posizionato unilateralmente, che occupava quasi tutta la superficie sfruttabile delle falde esposte al sole. Questa scelta ha avuto l&#8217;effetto pratico di impedire agli altri condomini la possibilit\u00e0 di realizzare sistemi simili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il principio di liceit\u00e0 e i limiti<\/strong><\/h3>\n<p>La pronuncia prende le mosse da un principio fondamentale: l&#8217;installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili \u00e8 considerata legittima in linea generale, anche se realizzata su beni comuni, come stabilito dall&#8217;articolo 1122-bis, comma 2, del Codice civile. Tuttavia, l\u2019uso della cosa comune da parte di un singolo condomino deve sempre rispettare i limiti previsti dall\u2019articolo 1102 del Codice civile, il quale vieta sia di alterare la destinazione del bene sia di impedire agli altri cond\u00f2mini di utilizzarlo in modo analogo. Nella fattispecie analizzata, il Tribunale ha evidenziato che la collocazione e le dimensioni dell&#8217;impianto fotovoltaico installato hanno comportato un\u2019occupazione quasi esclusiva del tetto comune, precludendo agli altri partecipanti al condominio la possibilit\u00e0 di trarne un beneficio equivalente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019uso intensivo e totalizzante del bene comune<\/strong><\/h3>\n<p>Il giudice ha stabilito che l\u2019utilizzo effettuato fosse di natura particolarmente intensa e totalizzante, risultando cos\u00ec in contrasto con le norme che regolano l\u2019uso della propriet\u00e0 comune. Sebbene l\u2019installazione fosse tecnicamente compatibile con la struttura dell\u2019edificio, essa ha finito per generare una forma implicita di esclusione nei confronti degli altri comproprietari. Secondo il Tribunale, il fatto che il singolo condomino abbia agito per soddisfare un proprio fabbisogno energetico risulta irrilevante. L\u2019aspetto centrale, infatti, \u00e8 rappresentato dall\u2019impatto che l\u2019uso individuale ha sui diritti degli altri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il rimedio: riduzione e riequilibrio<\/strong><\/h3>\n<p>Di particolare interesse \u00e8 la soluzione adottata dal Tribunale, che ha scelto un approccio equilibrato. Piuttosto che ordinare la completa rimozione dell&#8217;impianto, ha recepito gli esiti della consulenza tecnica, stabilendo una riduzione del numero di pannelli installati. Questa misura \u00e8 stata progettata per consentire ad almeno due altri condomini di poter installare impianti autonomi. In questo modo, si \u00e8 ripristinato un bilanciamento nell&#8217;uso del bene comune, preservando al contempo al resistente la possibilit\u00e0 di usufruire del suo impianto, seppur in forma ridotta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il profilo processuale e il contraddittorio<\/strong><\/h3>\n<p>La sentenza si sofferma su un importante aspetto di natura processuale. Il Tribunale stabilisce che non \u00e8 necessario coinvolgere tutti i comproprietari nel contraddittorio, poich\u00e9 l&#8217;azione proposta non incide sulla configurazione della cosa comune, ma si limita a richiedere la rimozione di un uso improprio. Di conseguenza, trattandosi di un&#8217;azione mirata a preservare l&#8217;equilibrio condominiale ai sensi dell\u2019articolo 1102, \u00e8 sufficiente chiamare in giudizio solo il condomino che ha realizzato l&#8217;intervento contestato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il rilievo della pronuncia<\/strong><\/h3>\n<p>La recente decisione del Tribunale di Rovereto assume un&#8217;importanza significativa sul piano sistemico. In un contesto in cui l\u2019installazione di impianti fotovoltaici sta guadagnando sempre pi\u00f9 terreno, anche negli ambiti condominiali, essa fornisce un utile e chiaro principio orientativo: l\u2019azione individuale \u00e8 ritenuta legittima solo nella misura in cui non pregiudica il diritto collettivo di tutti i condomini a beneficiare della stessa risorsa. Sebbene l\u2019autoproduzione di energia sia fortemente promossa dal legislatore, questa non pu\u00f2 tradursi in un uso esclusivamente egoistico dei beni comuni. Il principio di solidariet\u00e0 condominiale non \u00e8 una mera teoria astratta, bens\u00ec un fondamentale criterio giuridico, formalmente sancito e tutelato dall\u2019articolo 1102 del Codice civile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 193\/2025, offre un intervento deciso su una tematica divenuta ricorrente nella giurisprudenza condominiale: la possibilit\u00e0, per un singolo condomino, di installare impianti fotovoltaici sul tetto comune. La pronuncia si focalizza su un caso specifico riguardante un impianto posizionato unilateralmente, che occupava quasi tutta la superficie sfruttabile delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10867,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-10866","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-electricity","post_format-post-format-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10866","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10866"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10866\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10874,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10866\/revisions\/10874"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10866"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10866"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10866"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}