{"id":10883,"date":"2025-10-09T10:29:54","date_gmt":"2025-10-09T08:29:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10883"},"modified":"2025-10-09T10:29:54","modified_gmt":"2025-10-09T08:29:54","slug":"privacy-la-registrazione-delle-assemblee-condominiali-quando-e-possibile-e-a-quali-condizioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/privacy-la-registrazione-delle-assemblee-condominiali-quando-e-possibile-e-a-quali-condizioni\/","title":{"rendered":"Privacy: la registrazione delle assemblee condominiali, quando \u00e8 possibile e a quali condizioni"},"content":{"rendered":"<h5>Devono essere previamente autorizzate da delibera, limitate, sicure e cancellate dopo l\u2019uso previsto<\/h5>\n<p>\u00c8 lecito registrare l\u2019assemblea condominiale? Chi ha l\u2019autorit\u00e0 per farlo? E, soprattutto, quali misure devono essere adottate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy? Questi interrogativi stanno diventando sempre pi\u00f9 comuni nella gestione delle dinamiche condominiali, complice l\u2019aumento delle controversie e il crescente bisogno di trasparenza. A questo proposito, le Linee Guida 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nel documento di indirizzo sul trattamento dei dati in ambito condominiale, offrono oggi una risposta precisa, bilanciando trasparenza, correttezza e salvaguardia della riservatezza dei partecipanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Registrazione da deliberare<\/strong><\/h3>\n<p>La registrazione audiovisiva o esclusivamente audio dell\u2019assemblea rappresenta un trattamento di dati personali, in quanto consente di identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti, le loro dichiarazioni, le opinioni espresse e persino le modalit\u00e0 di voto. Per questo motivo, non pu\u00f2 essere effettuata in modo arbitrario. In linea generale, una registrazione \u00e8 consentita solo se approvata dall\u2019assemblea stessa con la maggioranza dei presenti e preceduta da un\u2019adeguata informativa diretta a tutti i partecipanti, da comunicare prima dell\u2019inizio dell&#8217;incontro. Non \u00e8 quindi mai permesso che un singolo condomino proceda autonomamente alla registrazione dell\u2019assemblea senza informare n\u00e9 aver ottenuto il consenso degli altri, poich\u00e9 tale comportamento configurerebbe un trattamento illecito, come pi\u00f9 volte sottolineato dal Garante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il contenuto della delibera<\/strong><\/h3>\n<p>Le finalit\u00e0 legittime per effettuare una registrazione possono variare, ma devono sempre essere chiaramente specificate nella delibera. Tali finalit\u00e0 possono includere la redazione del verbale, la documentazione delle attivit\u00e0 svolte o l\u2019attestazione di quanto accaduto durante l&#8217;assemblea. In ogni caso, non \u00e8 mai consentita la diffusione delle registrazioni al di fuori della sfera condominiale, cos\u00ec come la loro pubblicazione online o l&#8217;invio indiscriminato tramite email o WhatsApp. A tal proposito, il Garante stabilisce con fermezza che la registrazione deve essere conservata solo per il tempo strettamente necessario alla stesura del verbale o alla verifica delle decisioni prese e deve essere eliminata una volta esaurito lo scopo per cui \u00e8 stata effettuata.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo della registrazione per finalit\u00e0 di tutela legale, ad esempio in caso di contestazioni relative a una delibera, pu\u00f2 essere ammissibile, ma deve essere esaminato caso per caso alla luce dei principi di liceit\u00e0, minimizzazione e necessit\u00e0. Anche in tali circostanze, \u00e8 indispensabile fornire un\u2019informativa dedicata e garantire che l\u2019accesso alle registrazioni rimanga limitato esclusivamente alle parti coinvolte nel procedimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Inserimento nel registro<\/strong><\/h3>\n<p>Le Linee Guida 2025 stabiliscono che il trattamento dei dati deve sempre essere documentato per essere considerato lecito. Qualora sia l&#8217;amministratore a occuparsi della registrazione, questi \u00e8 tenuto a registrarla nel registro delle attivit\u00e0 di trattamento e ad adottare misure di sicurezza adeguate, come la protezione dell&#8217;accesso alle registrazioni, la cifratura dei file e la cancellazione automatica una volta decorso il termine stabilito. I file non possono essere conservati indefinitamente sul computer dello studio amministrativo n\u00e9 trasferiti senza controllo attraverso canali non sicuri, come chat informali o gruppi WhatsApp. Anche in questo ambito, il Garante raccomanda massima cautela, precisando che le comunicazioni elettroniche contenenti dati personali devono avvenire mediante canali sicuri e protetti da accessi non autorizzati.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre fondamentale sottolineare che il diritto di effettuare registrazioni non \u00e8 una prerogativa individuale di un singolo condomino. Solo una delibera assembleare, approvata secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge, pu\u00f2 autorizzare la registrazione di un incontro. Registrazioni effettuate con modalit\u00e0 differenti, come quelle realizzate di nascosto, possono essere segnalate al Garante o utilizzate in sede giudiziaria solo nei rari casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza, ad esempio se si configurano come prove in un procedimento penale in presenza di un reato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La registrazione senza via libera \u00e8 illecit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 importante sottolineare che l&#8217;amministratore di condominio non pu\u00f2 procedere autonomamente con la registrazione dell&#8217;assemblea senza una specifica delibera approvata dai cond\u00f2mini, secondo le maggioranze stabilite dalla legge. Tale attivit\u00e0 non rientra tra i suoi poteri ordinari e non pu\u00f2 essere giustificata neppure invocando il principio di trasparenza o la necessit\u00e0 di redigere il verbale, a meno che non vi sia un&#8217;esplicita autorizzazione. Le Linee Guida 2025 del Garante per la privacy chiariscono infatti che la registrazione delle assemblee condominiali \u00e8 possibile solo previa delibera assembleare che specifichi le finalit\u00e0 della registrazione e a seguito di un\u2019adeguata informativa ai partecipanti. L\u2019amministratore, quindi, non ha il diritto di effettuare registrazioni su iniziativa personale. Di conseguenza, qualsiasi registrazione effettuata senza informare preventivamente i partecipanti o senza l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea \u00e8 considerata illecita e pu\u00f2 configurare una violazione dei diritti degli stessi, con tutte le relative conseguenze, incluse eventuali sanzioni previste dal GDPR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Devono essere previamente autorizzate da delibera, limitate, sicure e cancellate dopo l\u2019uso previsto \u00c8 lecito registrare l\u2019assemblea condominiale? Chi ha l\u2019autorit\u00e0 per farlo? 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