{"id":10886,"date":"2025-10-09T10:30:58","date_gmt":"2025-10-09T08:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10886"},"modified":"2025-10-09T10:30:58","modified_gmt":"2025-10-09T08:30:58","slug":"e-vietata-laffissione-in-bacheca-di-debiti-condominiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/e-vietata-laffissione-in-bacheca-di-debiti-condominiali\/","title":{"rendered":"\u00c8 vietata l\u2019affissione in bacheca di debiti condominiali"},"content":{"rendered":"<h5>Qualunque informazione relativa ai partecipanti al condominio, raccolta dall\u2019amministratore nell\u2019ambito della gestione condominiale, costituisce a tutti gli effetti \u00abdato personale\u00bb<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;affissione, nella bacheca situata nell&#8217;androne condominiale, di dati personali riguardanti le posizioni debitorie dei singoli cond\u00f2mini eccede i limiti di una comunicazione giustificata tra i cond\u00f2mini stessi. Tale pratica, infatti, avviene in uno spazio accessibile al pubblico e non solo risulta superflua per le esigenze di amministrazione condominiale, ma comporta soprattutto la divulgazione di tali dati a una platea indeterminata di persone estranee. Questo costituisce una diffusione indebita dei dati, configurando una responsabilit\u00e0 civile sulla base degli articoli 11 e 15 del Codice per la protezione dei dati personali. Tale posizione \u00e8 stata chiarita dal Tribunale di Taranto nella sentenza n. 826 del 7 aprile 2025.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019indebita diffusione di dati<\/strong><\/h3>\n<p>La sentenza \u00e8 particolarmente efficace nel rilevare che, quasi sempre, l\u2019esposizione pubblica dei dati dei morosi nella bacheca condominiale non ha l\u2019obiettivo di informare sui fatti, ma piuttosto quello di esercitare una forma di inadeguata reprimenda. A supporto di tale interpretazione, la Corte Suprema, con la sentenza n. 29323 del 7 ottobre 2022, ha chiaramente stabilito che anche la comunicazione in bacheca dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea, contenente il nominativo di un cond\u00f2mino non in regola con i pagamenti, rappresenta una diffusione illecita di dati personali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Cosa si pu\u00f2 pubblicare in bacheca<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 sorprendente che il concetto non sia ancora diffusamente conosciuto e applicato, nonostante la sentenza della Corte Suprema n. 186 del 4 gennaio 2018 abbia chiarito che qualsiasi informazione riguardante i partecipanti al condominio, raccolta dall&#8217;amministratore nel contesto della gestione condominiale, costituisce a tutti gli effetti un &#8220;dato personale&#8221;. Di conseguenza, il trattamento e la diffusione di tali dati devono rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 196\/2003 e del Regolamento Europeo 679\/2016 (come evidenziato anche nelle sentenze della Cassazione n. 17665\/2018 e n. 15186\/2021).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta l&#8217;obbligo di rispettare i principi di proporzionalit\u00e0, pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalit\u00e0 per cui i dati sono raccolti. Sebbene sia vietato esporre pubblicamente i morosi, tale divieto non ostacola in alcun modo il diritto di ogni condomino a conoscere gli eventuali inadempimenti altrui verso la collettivit\u00e0 condominiale. Tuttavia, queste informazioni devono rimanere confinate alla cerchia strettamente condominiale, mentre le comunicazioni riportate sulla bacheca condominiale devono mantenere un carattere generale e riferirsi esclusivamente a beni e servizi comuni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qualunque informazione relativa ai partecipanti al condominio, raccolta dall\u2019amministratore nell\u2019ambito della gestione condominiale, costituisce a tutti gli effetti \u00abdato personale\u00bb &nbsp; L&#8217;affissione, nella bacheca situata nell&#8217;androne condominiale, di dati personali riguardanti le posizioni debitorie dei singoli cond\u00f2mini eccede i limiti di una comunicazione giustificata tra i cond\u00f2mini stessi. 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