{"id":10911,"date":"2025-11-07T11:26:43","date_gmt":"2025-11-07T10:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10911"},"modified":"2025-11-07T11:26:43","modified_gmt":"2025-11-07T10:26:43","slug":"acqua-piu-sicura-confermata-la-prima-valutazione-dei-rischi-entro-il-12-gennaio-2029-per-i-condomini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/acqua-piu-sicura-confermata-la-prima-valutazione-dei-rischi-entro-il-12-gennaio-2029-per-i-condomini\/","title":{"rendered":"Acqua pi\u00f9 sicura: confermata la prima valutazione dei rischi entro il 12 gennaio 2029 per i condom\u00ecni"},"content":{"rendered":"<h5>Rafforzati da subito i controlli su materiali e dispositivi utilizzati per lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un recente decreto legislativo ha rivisto e potenziato le norme relative alla qualit\u00e0 dell&#8217;acqua destinata al consumo umano, stabilendo criteri pi\u00f9 rigidi per materiali, dispositivi e sostanze che vengono a contatto con l&#8217;acqua potabile. L&#8217;intento principale \u00e8 garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualit\u00e0 dell&#8217;acqua che utilizziamo quotidianamente nelle abitazioni e nei condomini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Dalla certificazione al rischio: il cambio di prospettiva<\/strong><\/h3>\n<p>Il fulcro del cosiddetto Decreto Acque non risiede tanto nella certificazione successiva, seppur potenziata, della potabilit\u00e0 dell\u2019acqua, che riflette una situazione gi\u00e0 avvenuta e serve principalmente a prevenire un uso prolungato di acqua contaminata. La vera novit\u00e0 \u00e8 costituita dall\u2019adozione di un approccio basato sul rischio, pensato per garantire la sicurezza idrica in modo preventivo (articolo 6, punto 1).<\/p>\n<p>Questo modello introduce la valutazione e la gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interna degli edifici, un\u2019attivit\u00e0 che spetter\u00e0 ai responsabili della distribuzione interna, tra cui anche l\u2019amministratore di condominio (articolo 2, punto 1, lettera q).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La prima valutazione a gennaio 2029<\/strong><\/h3>\n<p>Non si tratta pi\u00f9 semplicemente di intervenire in seguito a un&#8217;anomalia, ma di adottare misure preventive che permettano di gestire i rischi prima che si verifichino. La prima valutazione dovr\u00e0 essere effettuata entro il 12 gennaio 2029, caricata sulla piattaforma AnTea, riesaminata ogni sei anni e aggiornata se necessario, come indicato all\u2019articolo 6, punto 8. Inoltre, dovr\u00e0 essere accessibile all\u2019autorit\u00e0 sanitaria locale e conservata per almeno sei anni dalla sua elaborazione iniziale.<\/p>\n<p>Nonostante la scadenza per la prima valutazione sia fissata al 2029 e quindi al momento non obbligatoria, \u00e8 importante considerare quanto stabilito dal secondo comma dell\u2019articolo 40 del Codice penale: \u00abnon impedire un evento che si ha l\u2019obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo\u00bb. Questo principio si rivela significativo anche in contesti condominiali.<\/p>\n<p>Si pensi, ad esempio, a una cisterna sotterranea in muratura situata vicino a tubazioni fognarie o pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. In particolari circostanze, questa cisterna potrebbe contaminare la riserva idrica del condominio. In situazioni del genere, intensificare i controlli analitici servirebbe unicamente a confermare un\u2019eventuale contaminazione gi\u00e0 avvenuta, senza contribuire in alcun modo alla sua prevenzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019obbligo di prevenzione<\/strong><\/h3>\n<p>Un amministratore che si limiti a svolgere verifiche periodiche senza implementare misure preventive non \u00e8 in grado di impedire l\u2019accadere di un evento, ma solo di limitarne gli effetti successivi. Per questo motivo, la mancata adozione di provvedimenti adeguati potrebbe comportare una responsabilit\u00e0 penale per omissione, come previsto dall\u2019articolo 40, comma 2, del Codice Penale.<\/p>\n<p>Di conseguenza, \u00e8 consigliabile non attendere la scadenza del 12 gennaio 2029, ma avviare fin da ora un\u2019attenta valutazione dei rischi, proteggendo cos\u00ec sia la salute dei cond\u00f2mini che la professionalit\u00e0 dell\u2019amministratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il Dlgs 19 giugno 2025, n. 102<\/strong><\/h3>\n<p>Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, amplia il sistema di tutela gi\u00e0 esistente, introducendo ulteriori normative riguardanti materiali, trattamenti e controlli in ogni fase della filiera dell&#8217;acqua potabile. Le nuove disposizioni non si limitano agli acquedotti, ma interessano anche gli impianti interni agli edifici, comprendendo tubazioni, serbatoi e le apparecchiature destinate alla distribuzione dell\u2019acqua fino alle abitazioni.<\/p>\n<p>Due le nuove definizioni chiave introdotte:<br \/>\n\u2022 Apparecchiature di trattamento dell\u2019acqua, come addolcitori e filtri, utilizzate per migliorare le caratteristiche dell\u2019acqua in casa o nei condom\u00ecni;<br \/>\n\u2022 Prodotti, ossia tutti gli oggetti o materiali che entrano in contatto con l\u2019acqua potabile &#8211; rubinetti, filtri, serbatoi, dispositivi di disinfezione.<\/p>\n<p>Gli amministratori e i tecnici saranno quindi tenuti a controllare la conformit\u00e0 delle apparecchiature installate e garantirne una manutenzione adeguata, cos\u00ec da prevenire possibili episodi di contaminazione all&#8217;interno della rete.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Controlli pi\u00f9 precisi e nuovi parametri di qualit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 5 del decreto stabilisce che l&#8217;obbligo di rispettare i parametri di qualit\u00e0 dell&#8217;acqua si estende anche oltre il passaggio attraverso gli impianti di trattamento.<\/p>\n<p>In pratica, dispositivi come addolcitori, filtri o sistemi di disinfezione dovranno assicurare che le caratteristiche qualitative dell&#8217;acqua restino invariate sia in entrata che in uscita.<\/p>\n<p>Questo implica che non sia sufficiente garantire la sicurezza dell&#8217;acqua all&#8217;ingresso dell&#8217;edificio; essa dovr\u00e0 risultare conforme anche dopo i trattamenti effettuati internamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Microplastiche sotto osservazione<\/strong><\/h3>\n<p>Tra le nuove verifiche obbligatorie rientra anche il monitoraggio della presenza di microplastiche, un fenomeno in continua espansione a livello globale. Pur mantenendo le principali responsabilit\u00e0 di controllo sull\u2019operato dei gestori del servizio idrico, il decreto ribadisce che la qualit\u00e0 dell\u2019acqua deve essere garantita lungo tutto il percorso fino a raggiungere il rubinetto.<\/p>\n<p>Nel suo complesso, il nuovo quadro normativo rafforza in modo significativo le garanzie per i cittadini. L\u2019acqua destinata alle abitazioni sar\u00e0 sottoposta a controlli pi\u00f9 stringenti e a una tracciabilit\u00e0 pi\u00f9 accurata, anche grazie alla collaborazione diretta degli amministratori di condominio e dei tecnici incaricati della manutenzione degli impianti.<\/p>\n<p>In un periodo in cui cresce l\u2019attenzione verso la qualit\u00e0 dell\u2019acqua e la salvaguardia ambientale, il Decreto Acque e il Dlgs 102\/2025 rappresentano un importante passo avanti: un sistema pi\u00f9 sicuro, trasparente e attento, dalla fonte fino ai rubinetti domestici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rafforzati da subito i controlli su materiali e dispositivi utilizzati per lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione &nbsp; Un recente decreto legislativo ha rivisto e potenziato le norme relative alla qualit\u00e0 dell&#8217;acqua destinata al consumo umano, stabilendo criteri pi\u00f9 rigidi per materiali, dispositivi e sostanze che vengono a contatto con l&#8217;acqua potabile. 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