{"id":10922,"date":"2025-11-18T12:24:51","date_gmt":"2025-11-18T11:24:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10922"},"modified":"2025-11-18T12:24:51","modified_gmt":"2025-11-18T11:24:51","slug":"il-riscaldamento-in-condominio-e-le-spese-da-ripartire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/il-riscaldamento-in-condominio-e-le-spese-da-ripartire\/","title":{"rendered":"Il riscaldamento in condominio e le spese da ripartire"},"content":{"rendered":"<h5>I metodi per suddividere i costi variano, ma la quota complessiva sui consumi volontari non pu\u00f2 risultare inferiore al 50% della cifra totale<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal 29 luglio 2020, con l\u2019entrata in vigore del decreto legislativo 73\/2020, l\u2019applicazione della norma tecnica Uni 10200 per la suddivisione delle spese di riscaldamento nei condomini \u00e8 diventata facoltativa, non pi\u00f9 obbligatoria. Questa norma stabiliva i consumi involontari, definiti come &#8220;quota fissa&#8221;, sulla base dei cosiddetti &#8220;millesimi di riscaldamento&#8221;. I millesimi consideravano il fabbisogno energetico delle singole unit\u00e0 immobiliari, ovvero la quantit\u00e0 di energia necessaria affinch\u00e9 ogni appartamento mantenesse una temperatura interna costante (20 gradi centigradi, con una tolleranza di +2 gradi) durante il periodo di funzionamento dell\u2019impianto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La Guida Enea<\/strong><\/h3>\n<p>La Guida Enea pubblicata nell\u2019ottobre 2021 sulla ripartizione delle spese per i consumi di energia termica nei condom\u00ecni evidenzia che, confrontando i vari criteri di suddivisione dei costi relativi ai consumi involontari e alle spese gestionali totali, non esiste un metodo universalmente pi\u00f9 efficace o preferibile.<\/p>\n<p>Ogni criterio presenta specifici vantaggi che lo rendono pi\u00f9 adatto in relazione alle caratteristiche degli edifici e al contesto in cui viene applicato. Il metodo basato sui millesimi di superficie risulta essere il pi\u00f9 semplice e immediato da comprendere. Il metodo basato sui millesimi di potenza installata pu\u00f2 rivelarsi particolarmente utile in presenza di appartamenti dotati di corpi scaldanti con potenze molto differenti a parit\u00e0 di superficie. Infine, il criterio dei millesimi di fabbisogno, grazie al suo maggiore livello di dettaglio, si presta meglio nei casi in cui gli appartamenti abbiano fabbisogni energetici significativamente diversi a parit\u00e0 di dimensione.<\/p>\n<p>Tutti questi metodi possono essere adottati per la ripartizione delle spese relative ai consumi involontari e alle spese gestionali totali. Tuttavia, \u00e8 l\u2019assemblea condominiale, tramite voto a maggioranza, a decidere quale criterio applicare. Diversamente, le spese legate ai consumi volontari devono sempre essere distribuite in base al consumo effettivo, rilevabile tramite sottocontatori o ripartitori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La quota totale<\/strong><\/h3>\n<p>La normativa stabilisce che la quota complessiva riferita ai consumi volontari non pu\u00f2, per legge, scendere al di sotto del 50% delle spese totali. Questo principio \u00e8 ribadito anche dall&#8217;articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 102\/2014, che prevede la suddivisione dell&#8217;importo totale delle spese per il riscaldamento e l&#8217;acqua calda sanitaria tra gli utenti finali. In particolare, almeno il 50% di tali costi deve essere attribuito ai prelievi volontari di energia termica, rilevati attraverso sottocontatori o ripartitori. Questi strumenti registrano l&#8217;effettivo utilizzo del riscaldamento da parte di ciascun condomino tramite le regolazioni delle valvole termostatiche. Per quanto riguarda i consumi involontari, perlopi\u00f9 derivanti dalle dispersioni di calore dell&#8217;impianto, l&#8217;assemblea condominiale pu\u00f2 optare per una suddivisione basata su criteri come i millesimi di propriet\u00e0 o &#8220;di riscaldamento&#8221;, i metri quadri o cubi utili, oppure le potenze termiche installate. In ogni caso, la quota dei consumi involontari non pu\u00f2 mai superare il 50% del totale complessivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Chi abbandona il centralizzato<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, i cond\u00f2mini che hanno deciso di disconnettersi dall&#8217;impianto centralizzato sono comunque tenuti a contribuire alle spese relative alla manutenzione straordinaria della caldaia comune, alla sua conservazione e all&#8217;adeguamento normativo. Nel caso di sostituzione della centrale termica, i cond\u00f2mini distaccati, in quanto comproprietari dell&#8217;impianto sostituito, potrebbero essere chiamati a sostenere una parte delle spese. Inoltre, spetter\u00e0 loro il pagamento pro quota degli oneri legati ai consumi involontari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I metodi per suddividere i costi variano, ma la quota complessiva sui consumi volontari non pu\u00f2 risultare inferiore al 50% della cifra totale &nbsp; Dal 29 luglio 2020, con l\u2019entrata in vigore del decreto legislativo 73\/2020, l\u2019applicazione della norma tecnica Uni 10200 per la suddivisione delle spese di riscaldamento nei condomini \u00e8 diventata facoltativa, non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10923,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-10922","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","post_format-post-format-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10922"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10924,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10922\/revisions\/10924"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}