{"id":10928,"date":"2025-11-21T09:36:29","date_gmt":"2025-11-21T08:36:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10928"},"modified":"2025-11-21T09:36:29","modified_gmt":"2025-11-21T08:36:29","slug":"lamministratore-che-non-paga-la-rata-dellassicurazione-deve-risarcire-il-danno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/lamministratore-che-non-paga-la-rata-dellassicurazione-deve-risarcire-il-danno\/","title":{"rendered":"L\u2019amministratore che non paga la rata dell\u2019assicurazione deve risarcire il danno"},"content":{"rendered":"<h5>La gestione assicurativa costituisce parte integrante della diligenza professionale richiesta ex articolo 1710 Codice civile<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte d\u2019appello di Ancona, con la sentenza 1001\/2025, ha affrontato una delle tematiche pi\u00f9 complesse legate alla responsabilit\u00e0 professionale dell\u2019amministratore condominiale: la gestione delle coperture assicurative. Nello specifico, la Corte ha confermato la condanna dell\u2019amministratore per grave inadempienza, dovuta al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza per la responsabilit\u00e0 civile del condominio, che si \u00e8 rivelata inefficace al momento del sinistro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p>Una persona aveva riportato lesioni a seguito di una caduta lungo le scale di un condominio, incidente riconducibile a presunte carenze strutturali dell\u2019edificio. Sebbene una polizza di responsabilit\u00e0 civile avrebbe potuto coprire il danno subito, il contratto assicurativo era scaduto ed era rimasto non rinnovato per circa un anno. Di conseguenza, il condominio, condannato in primo grado al risarcimento, aveva agito in rivalsa contro l\u2019amministratore uscente, attribuendogli la responsabilit\u00e0 per l\u2019omissione nel pagamento del premio assicurativo e la conseguente mancanza di tutela.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore uscente, sottolineando il suo obbligo di intervenire tempestivamente per evitare l\u2019interruzione della copertura assicurativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La diligenza dovuta e l\u2019inadempimento colpevole<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo quanto stabilito dai giudici, l\u2019amministratore ha il dovere non solo di gestire correttamente le decisioni gi\u00e0 deliberate, ma anche di attuare tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la conservazione e la tutela del patrimonio comune. Questo include il mantenimento delle coperture assicurative gi\u00e0 in vigore. In tale contesto, non sono considerati motivi validi n\u00e9 la mancanza di fondi disponibili n\u00e9 eventuali situazioni di morosit\u00e0 da parte dei cond\u00f2mini. In caso di difficolt\u00e0 economiche, l\u2019amministratore ha l\u2019obbligo di sollecitare formalmente l\u2019assemblea, convocarla d\u2019urgenza o, quanto meno, segnalare con precisione le conseguenze derivanti dal mancato pagamento.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, non \u00e8 stata presentata alcuna evidenza di tali interventi: non risultano notifiche formali, richieste urgenti di deliberazione o comunicazioni sui rischi potenziali. Si tratta quindi di un\u2019omissione grave, priva di giustificazioni e capace di arrecare un danno concreto alla comunit\u00e0 condominiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La responsabilit\u00e0 per gestione negligente<\/strong><\/h3>\n<p>La Corte d&#8217;appello ha inquadrato la questione nell&#8217;ambito della responsabilit\u00e0 contrattuale derivante dal mandato, richiamando la giurisprudenza che stabilisce come l&#8217;amministratore sia responsabile per inadempimento ogni volta che un comportamento omissivo provoca un danno al condominio, anche in via indiretta. Il mancato versamento del premio assicurativo relativo a una polizza attiva, che comporta l&#8217;assenza di copertura in caso di sinistro, rappresenta una violazione degli obblighi fiduciari dell&#8217;amministratore e giustifica un&#8217;azione risarcitoria da parte del condominio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Conclusione<\/strong><\/h3>\n<p>La sentenza 1001\/2025 sottolinea con decisione che la protezione assicurativa del condominio rappresenta un elemento essenziale di una gestione adeguata, attribuendo all\u2019amministratore la responsabilit\u00e0 di assicurarne la continuit\u00e0. Qualsiasi errore, omissione o, ancor peggio, sottovalutazione di tale obbligo non possono essere sanati retroattivamente. Nel caso in cui si verifichi un sinistro e la copertura risulti assente, sar\u00e0 l\u2019amministratore a doverne rispondere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La gestione assicurativa costituisce parte integrante della diligenza professionale richiesta ex articolo 1710 Codice civile &nbsp; La Corte d\u2019appello di Ancona, con la sentenza 1001\/2025, ha affrontato una delle tematiche pi\u00f9 complesse legate alla responsabilit\u00e0 professionale dell\u2019amministratore condominiale: la gestione delle coperture assicurative. 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