{"id":10932,"date":"2025-11-27T11:35:39","date_gmt":"2025-11-27T10:35:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10932"},"modified":"2025-11-27T11:37:56","modified_gmt":"2025-11-27T10:37:56","slug":"illecite-microcamere-in-appartamento-se-non-segnalate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/illecite-microcamere-in-appartamento-se-non-segnalate\/","title":{"rendered":"Illecite microcamere in appartamento se non segnalate"},"content":{"rendered":"<h5>Un impianto occulto, anche in condominio su aree comuni, lede la dignit\u00e0, la riservatezza e la libert\u00e0 degli inquilini e dei loro ospiti, con possibili profili di responsabilit\u00e0 civile, amministrativa e penale<\/h5>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Il recente caso di cronaca accaduto all\u2019Aquila, dove sono state scoperte microcamere nascoste all\u2019interno di appartamenti affittati a studenti, ha riacceso il dibattito sulla problematica dell\u2019installazione di dispositivi di videosorveglianza in contesti condominiali. L&#8217;indagine \u00e8 partita grazie a uno studente che, notando un riflesso insolito nello specchio del bagno, ha sollevato sospetti su possibili interferenze illecite nella sfera privata. Le telecamere erano state collocate in appartamenti riconducibili a un unico individuo, lo stesso che le aveva posizionate anche nel garage, superando ogni limite imposto dai principi di finalit\u00e0, pertinenza e minimizzazione previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Le regole in condominio<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 fondamentale porre l&#8217;attenzione sulle distinzioni da considerare in merito ai diversi casi che possono interessare i condom\u00ecni. Nel caso in cui un sistema di videosorveglianza inquadri le aree comuni del condominio, il responsabile del trattamento dei dati \u00e8 rappresentato dal condominio stesso, attraverso la figura dell\u2019amministratore. Questa interpretazione trova conferma anche nelle Linee guida del Garante 2025, attualmente in fase di consultazione. Secondo tali linee guida, il condominio \u00e8 tenuto ad assumersi pienamente la responsabilit\u00e0 nella gestione delle immagini, garantendo che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi di liceit\u00e0, necessit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e trasparenza.<\/p>\n<p>L\u2019installazione di telecamere sulle aree comuni di un condominio richiede necessariamente una delibera assembleare adottata secondo quanto previsto dall\u2019articolo 1136, comma 2, del Codice Civile. Si tratta infatti di un intervento che influisce sia sulla gestione dei beni comuni sia sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Nell\u2019assemblea devono essere stabilite le finalit\u00e0 del trattamento, l\u2019angolo di ripresa, i tempi di conservazione delle immagini, le modalit\u00e0 di accesso e le misure di protezione da adottare. Una volta approvata la decisione, \u00e8 compito del condominio predisporre un\u2019informativa chiara, effettuare la valutazione del legittimo interesse, aggiornare il registro dei trattamenti e, nel caso in cui le telecamere riprendano aree soggette a transito continuo (come l\u2019ingresso principale del condominio), si dovr\u00e0 anche procedere con la redazione di una valutazione d\u2019impatto sulla privacy (DPIA).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019impianto interno all\u2019abitazione<\/strong><\/h3>\n<p>La situazione cambia quando un unico proprietario decide di installare telecamere all\u2019interno della propria unit\u00e0 abitativa: \u00e8 possibile farlo esclusivamente a condizione che l\u2019impianto non riprenda aree comuni n\u00e9 individui terzi. Le riprese clandestine, come quelle emerse nel caso aquilano, sono invece considerevolmente illecite, sia dal punto di vista della privacy che da quello penale, configurando la fattispecie prevista dall\u2019articolo 615-bis del Codice penale riguardante le interferenze illecite nella vita privata. Inoltre, qualora una telecamera privata catturi anche accidentalmente immagini di zone comuni, il proprietario assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e sar\u00e0 soggetto agli stessi obblighi che si applicano al condominio, come precedentemente illustrato.<\/p>\n<p>Non \u00e8 consentita la registrazione delle aree comuni senza l\u2019approvazione dell&#8217;assemblea, n\u00e9 l\u2019uso di microtelecamere nascoste all\u2019interno di un appartamento in affitto per riprendere soggetti terzi senza il loro esplicito consenso. L&#8217;amministratore non pu\u00f2 considerarsi estraneo al sistema di videosorveglianza se questo riguarda le parti comuni: \u00e8 tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal GDPR. Ci\u00f2 include informare i soggetti interessati, adottare adeguate misure di sicurezza, prevenire accessi non autorizzati e, se necessario, segnalare eventuali irregolarit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 garante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La gestione dell\u2019anagrafe<\/strong><\/h3>\n<p>Un elemento fondamentale riguarda l&#8217;installazione di telecamere non autorizzate nelle aree comuni, strettamente legata alla gestione dell\u2019anagrafe condominiale. L\u2019amministratore, in qualit\u00e0 di responsabile del trattamento dei dati, \u00e8 incaricato della raccolta e conservazione delle informazioni relative agli occupanti degli immobili, che includono proprietari e locatari. Qualora le telecamere registrino immagini di terzi, come ospiti di brevi soggiorni, affittuari temporanei o visitatori, \u00e8 necessario che l\u2019amministratore verifichi l&#8217;esistenza di una base giuridica valida per il trattamento, fornisca un\u2019informativa adeguata e garantisca che la sorveglianza sia proporzionata alle esigenze giustificate. Le nuove Linee guida sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale, pubblicate per consultazione dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 aprile 2025, sottolineano che non \u00e8 consentito raccogliere o conservare dati relativi a soggetti occasionali o ospiti temporanei, salvo che ne sussistano motivazioni valide. Inoltre, tali documenti ribadiscono che la videosorveglianza delle aree comuni deve essere circoscritta alle necessit\u00e0 direttamente connesse alla gestione del condominio.<\/p>\n<p>Nell&#8217;analisi della legittimit\u00e0 dell&#8217;impianto installato dal condominio, risulta fondamentale valutare l&#8217;equilibrio tra l&#8217;interesse legittimo alla sicurezza e il rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 delle persone coinvolte. Le Linee guida 2025 sottolineano l&#8217;importanza di limitare le riprese delle telecamere alle sole aree strettamente necessarie, oltre a prevedere una conservazione delle immagini circoscritta a un periodo di tempo ragionevole. In numerosi contesti, soprattutto quando sussiste un elevato rischio per i diritti degli interessati, risulta indispensabile effettuare la Dpia ai sensi dell&#8217;articolo 35 del Gdpr.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un impianto occulto, anche in condominio su aree comuni, lede la dignit\u00e0, la riservatezza e la libert\u00e0 degli inquilini e dei loro ospiti, con possibili profili di responsabilit\u00e0 civile, amministrativa e penale \u00a0 Il recente caso di cronaca accaduto all\u2019Aquila, dove sono state scoperte microcamere nascoste all\u2019interno di appartamenti affittati a studenti, ha riacceso il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10933,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-10932","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","post_format-post-format-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10932"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10932\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10935,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10932\/revisions\/10935"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10933"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}