{"id":10940,"date":"2025-12-05T09:48:08","date_gmt":"2025-12-05T08:48:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10940"},"modified":"2025-12-05T09:48:08","modified_gmt":"2025-12-05T08:48:08","slug":"infiltrazioni-da-parti-comuni-e-mancato-godimento-maxi-risarcimento-in-via-equitativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/infiltrazioni-da-parti-comuni-e-mancato-godimento-maxi-risarcimento-in-via-equitativa\/","title":{"rendered":"Infiltrazioni da parti comuni e mancato godimento, maxi risarcimento in via equitativa"},"content":{"rendered":"<h5>Valutato quasi 100mila euro il danno da perdita di chances anche senza un contratto di locazione effettivamente stipulato<\/h5>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><strong>Il mancato godimento dell\u2019immobile come perdita di chances<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo il parere del giudice, quando un locale non pu\u00f2 essere utilizzato liberamente dal proprietario in conformit\u00e0 alla sua destinazione originaria a causa di infiltrazioni provenienti anche da una parte comune (come nel caso di un piazzale adibito a parcheggio e utilizzato come copertura per gli immobili sottostanti), il risarcimento per il mancato utilizzo, assimilabile al danno da perdita di opportunit\u00e0, deve essere determinato equitativamente. A tale scopo, si pu\u00f2 prendere come riferimento il canone di locazione di mercato per immobili dello stesso tipo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019onere della prova per il proprietario<\/strong><\/h3>\n<p>\u00c8 necessario che l&#8217;attore dimostri, anche in presenza di contestazioni specifiche, la concreta possibilit\u00e0 di godimento persa e la destinazione effettiva dell&#8217;immobile, in modo da individuare il canone di riferimento. La destinazione d\u2019uso commerciale, se supportata da prove testimoniali, permette di quantificare il danno anche in assenza di un contratto di locazione formalmente concluso. Il calcolo del canone mensile (non percepito o potenzialmente perso) deve partire dal momento in cui \u00e8 stata accertata l&#8217;insalubrit\u00e0 o l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 dei locali e proseguire fino al termine della condotta antigiuridica responsabile della situazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019insalubrit\u00e0 dei locali<\/strong><\/h3>\n<p>Nel caso in esame, una societ\u00e0 aveva acquistato alcuni immobili situati all&#8217;interno di un complesso residenziale, con l&#8217;intento specifico di destinare parte di essi, in particolare quelli ubicati al piano seminterrato, a showroom per la propria clientela. Su questi immobili si trovava una corte in parte condominiale e in parte di propriet\u00e0 di terzi, utilizzata come area per il parcheggio dei veicoli. Fin dall&#8217;inizio, tuttavia, a causa delle significative infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piazzale sovrastante, si erano sviluppate muffe all&#8217;interno dei locali. Questo non solo li aveva resi insalubri e inabitabili, ma aveva anche costretto la societ\u00e0 proprietaria ad acquistare altri spazi per l&#8217;esposizione delle merci, poich\u00e9 i locali erano ormai divenuti inadeguati per la destinazione originaria. Di conseguenza, avendo subito una riduzione nel pieno godimento della propria propriet\u00e0, la societ\u00e0 aveva deciso di agire legalmente nei confronti del condominio, tra gli altri soggetti coinvolti, chiedendo che quest&#8217;ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni, per quanto di sua responsabilit\u00e0. La domanda si basava sull\u2019assunzione del condominio come custode dell\u2019area cortilizia ai sensi dell\u2019articolo 2051 del Codice civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La decisione del Tribunale<\/strong><\/h3>\n<p>Il giudice, attraverso la sentenza numero 1734\/2025, ha accolto le argomentazioni avanzate dall\u2019attrice nei confronti del condominio convenuto. Quest\u2019ultimo, pur essendosi costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la propria compagnia assicurativa a garantire la sua posizione, \u00e8 stato ritenuto responsabile per i danni provocati. La decisione \u00e8 stata presa sulla base delle prove testimoniali, le quali hanno confermato che gli spazi coinvolti, se fossero stati agibili, sarebbero stati destinati a un utilizzo funzionale come area di accoglienza clienti e per l\u2019esposizione di merce. Considerando la responsabilit\u00e0 del condominio nella gestione dell\u2019area soprastante ai locali danneggiati dalle infiltrazioni, il giudice ha stabilito che quest\u2019ultimo debba risarcire l\u2019attrice per il mancato utilizzo degli stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La valutazione equitativa<\/strong><\/h3>\n<p>Per quanto riguarda la determinazione del risarcimento, in mancanza di documentazione che potesse servire da parametro per quantificare il danno gi\u00e0 comprovato tramite testimonianze, il Tribunale ha deciso di procedere con una valutazione equitativa. A tal fine, ha utilizzato come riferimento il canone locativo di mercato degli immobili con analoga destinazione commerciale nella medesima zona, stabilito in cinquecento euro mensili secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza numero 33645\/2022). Il periodo iniziale da cui calcolare l&#8217;importo dovuto \u00e8 stato fissato al momento in cui il consulente tecnico d&#8217;ufficio, nominato durante un precedente accertamento tecnico preventivo tra le stesse parti, ha rilevato il primo caso di infiltrazione, avvenuto a marzo 2018. Il termine finale per tale computo, invece, \u00e8 stato individuato nel primo giorno del mese precedente (agosto 2025) rispetto alla data in cui le parti hanno presentato le conclusioni e la causa \u00e8 stata trattenuta a sentenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L\u2019insussistenza della prescrizione<\/strong><\/h3>\n<p>Alla luce dell\u2019eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa del condominio, il Tribunale ha chiarito che, nel caso di infiltrazioni ripetute, i termini di prescrizione iniziano nuovamente a decorrere con ogni singolo evento infiltrativo. Pertanto, come avvenuto nella situazione in esame, ogni nuovo episodio, incluso quello riscontrato nel 2022, implica la reiterazione di una condotta illecita. Di conseguenza, il diritto al risarcimento non pu\u00f2 essere considerato prescritto. La domanda \u00e8 stata quindi accolta, con la conseguente condanna del condominio al risarcimento, coperto dall\u2019assicurazione, di 94 mila euro a favore della parte danneggiata. Di tale importo, ben 45 mila euro sono stati riconosciuti come risarcimento per il mancato godimento dei seminterrati coinvolti nelle infiltrazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Valutato quasi 100mila euro il danno da perdita di chances anche senza un contratto di locazione effettivamente stipulato \u00a0 Il mancato godimento dell\u2019immobile come perdita di chances Secondo il parere del giudice, quando un locale non pu\u00f2 essere utilizzato liberamente dal proprietario in conformit\u00e0 alla sua destinazione originaria a causa di infiltrazioni provenienti anche da [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10941,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-10940","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","post_format-post-format-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10942,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10940\/revisions\/10942"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}