{"id":10943,"date":"2025-12-05T09:49:36","date_gmt":"2025-12-05T08:49:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10943"},"modified":"2025-12-05T09:49:36","modified_gmt":"2025-12-05T08:49:36","slug":"il-condomino-persiste-nella-morosita-lamministratore-gli-puo-sospendere-la-fornitura-dei-servizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/il-condomino-persiste-nella-morosita-lamministratore-gli-puo-sospendere-la-fornitura-dei-servizi\/","title":{"rendered":"Il condomino persiste nella morosit\u00e0? L&#8217;amministratore gli pu\u00f2 sospendere la fornitura dei servizi"},"content":{"rendered":"<h5>Il pagamento delle spese comuni rappresenta un aspetto cruciale della gestione condominiale e una morosit\u00e0 protratta, specie se addebitabile a pi\u00f9 partecipanti, ne ostacola il costante esercizio<\/h5>\n<h3><strong>L&#8217;importanza del pagamento delle spese comuni nell&#8217;economia del condominio<\/strong><\/h3>\n<p>Nel nostro ordinamento, tutti i condomini sono tenuti a contribuire proporzionalmente alle spese necessarie per la manutenzione e il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio, per i servizi forniti nell&#8217;interesse collettivo e per le innovazioni approvate dalla maggioranza. Questo contributo non rappresenta un rimborso per spese gi\u00e0 sostenute, salvo nei casi di interventi urgenti con esborso immediato da parte dell&#8217;amministratore, ma \u00e8 invece un anticipo che si basa sul bilancio preventivo annuale approvato dall&#8217;assemblea condominiale. La base di questa obbligazione si trova non solo nei diritti di propriet\u00e0, individuale o condivisa, che il condomino detiene sulle parti comuni, ma anche nei benefici che egli pu\u00f2 ottenere da tali beni e servizi. Per questo motivo, la giurisprudenza definisce le spese condominiali come &#8220;obbligazioni propter rem&#8221;, in quanto derivano dalla contitolarit\u00e0 del diritto reale sui beni e servizi comuni, piuttosto che dalla stipula di un contratto (Cassazione, sentenza 18 aprile 2003, n. 6323). Questo concetto trova ulteriore conferma nel caso di vendita di un\u2019unit\u00e0 immobiliare: l&#8217;obbligo di partecipazione alle spese si trasferisce automaticamente dal venditore all&#8217;acquirente. In tale contesto, si parla di &#8220;ambulatoriet\u00e0&#8221; dell\u2019obbligazione (Cassazione, sentenza 12 novembre 2024, n. 29199). Lo stesso principio si applica all\u2019usufruttuario, il cui ruolo \u00e8 stato chiarito dalla legge 220\/2012, che lo include esplicitamente nel quadro normativo. Questo sistema normativo sottolinea l&#8217;importanza di un flusso continuo e regolare di contributi alle finanze condominiali. L&#8217;assenza di liquidit\u00e0, infatti, comprometterebbe gravemente la capacit\u00e0 del condominio di adempiere agli obblighi nei confronti dei terzi e di gestire efficacemente le risorse comuni. A tale proposito, emerge la rilevanza del ruolo dell\u2019amministratore nel recupero dei crediti condominiali, sia quelli previsti dal bilancio preventivo annuale sia quelli derivanti dai conguagli di gestione. L\u2019amministratore \u00e8 investito di specifici compiti volti a prevenire situazioni di insolvenza nelle casse condominiali, ricorrendo a strumenti che riducano il rischio di sofferenze finanziarie. Queste criticit\u00e0, infatti, non derivano mai da eventi imprevedibili ma dall\u2019assenza del necessario controllo e dalla mancata esazione delle somme dovute.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>L&#8217;amministratore deve riscuotere i contributi anche per via ingiuntiva<\/strong><\/h3>\n<p>Uno dei principali doveri dell&#8217;amministratore condominiale deriva dalla combinazione degli articoli 1130, n. 3, del Codice Civile e 63 delle disposizioni attuative dello stesso codice. Questi definiscono il ruolo dell&#8217;amministratore come una sorta di &#8220;esattore&#8221;, incaricato di riscuotere i contributi stanziati dall&#8217;assemblea condominiale per la gestione ordinaria e operativa delle parti comuni dell&#8217;edificio. A ci\u00f2 si aggiungono i pagamenti relativi agli interventi straordinari, che sono vincolati esclusivamente alla decisione discrezionale dell&#8217;assemblea, come previsto dall&#8217;articolo 1135, comma 2, del Codice Civile. Nel caso in cui le rate ordinarie siano scadute, oppure dopo l&#8217;emissione dei bollettini di pagamento per spese non incluse nella normale gestione condominiale, l&#8217;amministratore pu\u00f2 avviare la procedura di sollecito in caso di mancato pagamento spontaneo. Questo processo include un primo avviso, seguito da una comunicazione formale tramite legale e, infine, il ricorso al procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo. \u00c8 stato considerato legittimo agire in via ingiuntiva anche senza la necessit\u00e0 di inviare preventivamente un atto formale di messa in mora, dato che i condomini sono obbligati a versare gli oneri condominiali. Questa interpretazione \u00e8 supportata da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza del 5 febbraio 2021, n. 2053), secondo cui un decreto ingiuntivo non \u00e8 affetto da improcedibilit\u00e0 per il solo fatto di non essere stato preceduto da una esplicita richiesta di pagamento. Il legislatore non impone all&#8217;amministratore alcun atto formale in tal senso e, nell&#8217;ambito del suo mandato, egli ha il dovere di agire per il recupero dei crediti senza necessit\u00e0 di ottenere una delibera assembleare. Tuttavia, un sollecito informale si rivela spesso una scelta opportuna per chiarire eventuali disguidi nelle comunicazioni o semplici dimenticanze da parte del condomino, sensibilizzandolo cos\u00ec al rispetto dei propri obblighi. La disciplina relativa alla riscossione delle morosit\u00e0 \u00e8 regolata, oltre che dall&#8217;articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile, anche dall&#8217;articolo 1129, comma 9, dello stesso codice. Quest&#8217;ultimo rafforza il compito dell&#8217;amministratore nella riscossione coattiva dei crediti entro sei mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio contabile in cui il credito risulta esigibile, stabilendo anche che solo l&#8217;assemblea pu\u00f2 liberare l&#8217;amministratore dall&#8217;obbligo di procedere. Nonostante il limite apparente nel riferimento temporale imposto dalla norma (ossia la chiusura dell&#8217;esercizio contabile), \u00e8 possibile ottenere un decreto ingiuntivo basato sul bilancio preventivo. Tuttavia, la mancata allegazione dello stato di ripartizione delle spese impedisce la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio. Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che l&#8217;articolo 63, comma 1, delle disposizioni attuative del Codice Civile possiede un valore probatorio particolare, equivalente a quello attribuito ai documenti elencati dall&#8217;articolo 642, comma 1, del Codice di Procedura Civile (Corte di Cassazione, ordinanza del 24 settembre 2020, n. 20003).<\/p>\n<h3><strong>Morosit\u00e0 protratta per un semestre: elementi che definiscono la sospensione<\/strong><\/h3>\n<p>Per facilitare il recupero dei crediti condominiali, il legislatore ha ideato un sistema volto a spingere il debitore verso un rapido adempimento, evitando cos\u00ec conseguenze immediate e significative sulla sua vita quotidiana. A tale fine, l&#8217;articolo 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede la possibilit\u00e0 di sospendere l&#8217;accesso ai servizi comuni suscettibili di godimento separato per i condomini morosi da oltre sei mesi. \u00c8 rilevante osservare che la riforma del 2012 ha attribuito piena autonomia all\u2019amministratore in questa materia, eliminando il vincolo imposto dalla precedente normativa, che richiedeva un\u2019autorizzazione specifica nel regolamento condominiale. Al riguardo, sono necessarie alcune precisazioni sul contenuto della disposizione:<\/p>\n<p>&#8211; La sospensione del servizio comune e l\u2019attivazione del decreto ingiuntivo sono misure distinte e autonome, pertanto non \u00e8 presente una gerarchia tra le due. Infatti, la sospensione \u00e8 a discrezione dell\u2019amministratore, mentre il decreto ingiuntivo rappresenta un atto obbligatorio, pur senza esplicite sanzioni in caso di mancata applicazione.<\/p>\n<p>&#8211; La morosit\u00e0 deve essere continuativa, ovvero mantenersi senza interruzioni per un periodo minimo di sei mesi.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019utilizzo del termine &#8220;mora&#8221; potrebbe implicare la necessit\u00e0 di un atto formale che evidenzi i debiti scaduti. In questo scenario, l\u2019amministratore dovrebbe inviare al condomino un avviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, specificando che, se entro una data precisa il debito non verr\u00e0 saldato, sar\u00e0 sospesa la fruizione di uno specifico servizio. Tale comunicazione rappresenta una misura invasiva che richiederebbe un\u2019attenta formalizzazione preliminare.<\/p>\n<p>&#8211; Il servizio oggetto della sospensione deve essere fruibile in modo autonomo, senza influenzare l\u2019utilizzo degli altri condomini.<\/p>\n<p>&#8211; L\u2019assenza nella norma di riferimenti a ulteriori autorizzazioni lascia intendere che non sia necessaria una preventiva delibera assembleare. Si tratta infatti di una prerogativa esclusiva dell\u2019amministratore, non subordinata al ricorso preliminare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo nei casi in cui la sospensione richieda l\u2019accesso alla propriet\u00e0 del condomino debitore. Questa disciplina evidenzia dunque un equilibrio tra le esigenze del condominio e la responsabilit\u00e0 dell&#8217;amministratore nel gestire i conflitti derivanti dalla morosit\u00e0.<\/p>\n<h3><strong>L&#8217;orientamento della giurisprudenza nella soluzione delle varie problematiche<\/strong><\/h3>\n<p>Il vasto panorama giurisprudenziale, principalmente riferito al merito, riflette la moltitudine di questioni sorte in relazione all&#8217;utilizzo di uno strumento evidentemente coercitivo, seppur privo di carattere sanzionatorio. Innanzitutto, va sottolineato che la sospensione del servizio ha una durata temporanea e deve terminare una volta realizzato l&#8217;adempimento richiesto. Quanto all&#8217;applicazione della misura, non \u00e8 stata ritenuta necessaria una corrispondenza diretta tra il debito accumulato e il tipo di servizio sospeso. Tale correlazione risulta esclusa sia dal dato testuale della disposizione \u2014 che menziona un mancato pagamento dei &#8220;contributi&#8221; in maniera oggettivamente non determinata \u2014 sia dalla genericit\u00e0 della sospensione relativa ai servizi comuni. A tal proposito, si \u00e8 espresso il Tribunale di Ferrara (sentenza n. 444 del 7 maggio 2025, in un caso riguardante la sospensione del riscaldamento geotermico per morosit\u00e0 condominiali complessive), affermando che la natura del bene oggetto del servizio non incide sulla legittimit\u00e0 della sospensione. Tale interpretazione \u00e8 conforme al dettato letterale dell&#8217;articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gi\u00e0 nella fase iniziale della riforma, era stato rilevato che la norma non indicava alcun rapporto di corrispettivit\u00e0 tra la prestazione non adempiuta e la sospensione del servizio (Tribunale di Brescia, ordinanza 13 febbraio 2014, n. 427). Un altro punto interessante riguarda il requisito di proporzionalit\u00e0 tra l&#8217;inadempimento e il provvedimento adottato nei confronti del condomino tramite l&#8217;autotutela. In termini pratici, si tratta di valutare se una morosit\u00e0 relativa a un semestre, magari economicamente non rilevante, possa giustificare la sospensione dell&#8217;erogazione di un servizio comune. Su questo tema, il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 17 ottobre 2024, n. 1007) ha chiarito che l&#8217;interesse economico condominiale non pu\u00f2 prevalere sui diritti fondamentali dei singoli individui, richiedendo un bilanciamento con la tutela del diritto alla salute garantito dall&#8217;articolo 32 della Costituzione. Questa valutazione spetta alla discrezionalit\u00e0 del giudice, il quale deve considerare che la sospensione del servizio mira a proteggere un diritto puramente economico del condominio, recuperabile in ogni caso. Da tale questione emerge un ulteriore tema rilevante sul quale la giurisprudenza non ha sempre raggiunto un orientamento uniforme: la distinzione tra servizi essenziali e non essenziali. Sebbene manchi una specifica regolamentazione normativa in proposito, tale distinzione pone il problema di stabilire se sia lecito sospendere servizi essenziali quali riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda o antenna centralizzata. Per questi beni, utilizzabili separatamente, la sospensione pu\u00f2 avvenire secondo modalit\u00e0 diverse. Gran parte della giurisprudenza si \u00e8 pronunciata contro l\u2019intangibilit\u00e0 delle prestazioni (ad esempio Tribunale di Bologna, ordinanza 3 aprile 2018; Tribunale di Roma, ordinanza 27 giugno 2014 e altre), qualora persista una morosit\u00e0 condominiale. Tuttavia, per quanto riguarda l\u2019approvvigionamento idrico, il principale limite da considerare sotto un profilo pubblicistico \u00e8 contenuto nella normativa che tutela gli utenti morosi in comprovata difficolt\u00e0 economico-sociale, garantendo loro un quantitativo minimo di erogazione (D.P.D.M. 29 agosto 2016 in attuazione della Legge di Stabilit\u00e0 2016). Per altri servizi essenziali non esistono disposizioni simili sul piano normativo settoriale. Ad esempio, nel caso del riscaldamento, qualora venga interrotto il flusso diretto di calore per un condomino moroso, egli potrebbe comunque ricorrere a soluzioni autonome o alternative per soddisfare le proprie necessit\u00e0 termiche.<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni<\/strong><\/h3>\n<p>Dall&#8217;analisi fino ad ora condotta emerge che lo strumento disciplinato dall&#8217;art. 63 disp. att. cod. civ., se applicato nel rispetto dei presupposti legali e operativi, pu\u00f2 rappresentare un efficace deterrente per scoraggiare i condomini dall&#8217;adottare comportamenti di totale indifferenza verso la comunit\u00e0. Pur non esistendo una correlazione diretta tra l&#8217;obbligo di agire legalmente e il potere di autotutela conferito dal legislatore, il ricorso a questa facolt\u00e0 concessa all&#8217;amministratore potrebbe avere un effetto dissuasivo immediato, poich\u00e9 implica una restrizione diretta nell&#8217;uso di un servizio comune. Questo aspetto appare particolarmente rilevante alla luce della crescente complessit\u00e0 e lentezza dei procedimenti giudiziari necessari per ottenere il rispetto degli obblighi da parte del condomino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il pagamento delle spese comuni rappresenta un aspetto cruciale della gestione condominiale e una morosit\u00e0 protratta, specie se addebitabile a pi\u00f9 partecipanti, ne ostacola il costante esercizio L&#8217;importanza del pagamento delle spese comuni nell&#8217;economia del condominio Nel nostro ordinamento, tutti i condomini sono tenuti a contribuire proporzionalmente alle spese necessarie per la manutenzione e il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10944,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-10943","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","post_format-post-format-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10943"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10943\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10945,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10943\/revisions\/10945"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}