{"id":10953,"date":"2026-01-09T11:50:36","date_gmt":"2026-01-09T10:50:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10953"},"modified":"2026-01-09T11:50:36","modified_gmt":"2026-01-09T10:50:36","slug":"per-lo-sfratto-lamministratore-non-necessita-dellautorizzazione-dellassemblea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/per-lo-sfratto-lamministratore-non-necessita-dellautorizzazione-dellassemblea\/","title":{"rendered":"Per lo sfratto l\u2019amministratore non necessita dell\u2019autorizzazione dell\u2019assemblea"},"content":{"rendered":"<h5>Il procedimento relativo a una parte comune concessa in locazione \u00e8 un atto di ordinaria amministrazione che rientra nelle sue attribuzioni<\/h5>\n<p>L\u2019amministratore pu\u00f2 chiedere lo sfratto per morosit\u00e0 di un bene comune concesso in locazione senza l\u2019autorizzazione dell\u2019assemblea. Lo ha precisato\u00a0<a href=\"https:\/\/i2.res.24o.it\/pdf2010\/S24\/Documenti\/2025\/12\/23\/AllegatiPDF\/Palermo3708.pdf\">il Tribunale di Palermo con la sentenza 3708, pubblicata il 1\u00b0 ottobre 2025.<\/a><\/p>\n<h3><strong>La vicenda<\/strong><\/h3>\n<p>Un condominio aveva avviato una procedura di sfratto per morosit\u00e0 nei confronti del locatario di una cantina di propriet\u00e0 comune, a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. Il locatario, opponendosi, sosteneva di aver regolarizzato la morosit\u00e0, in parte prima e in parte successivamente alla notifica dell\u2019intimazione. Inoltre, in via preliminare, contestava la legittimazione dell\u2019amministratore a procedere, evidenziando l\u2019assenza di una delibera specifica dell\u2019assemblea condominiale che autorizzasse l\u2019azione legale.<\/p>\n<p>Il Tribunale, dopo aver respinto l\u2019eccezione preliminare sollevata dal locatario e disposto il passaggio al rito ordinario, ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguarda la richiesta di pagamento dei canoni, riconoscendo che il debito era stato sanato. Tuttavia, ha accolto la richiesta di risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento da parte del locatario e ha ordinato il rilascio dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Le attribuzioni dell\u2019amministratore<\/strong><\/h3>\n<p>Nel respingere l\u2019eccezione sull\u2019asserito difetto di legittimazione dell\u2019amministratore a promuovere l\u2019azione di sfratto, il Tribunale ha motivato la propria decisione basandosi sull\u2019interpretazione congiunta degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile. Il giudice ha stabilito che l\u2019azione di sfratto rientri tra le competenze proprie dell\u2019amministratore, in quanto collegata a due precisi obblighi: la regolamentazione dell\u2019uso dei beni comuni (articolo 1130, comma 2) e l\u2019esecuzione di atti conservativi relativi alle parti comuni (articolo 1130, comma 4). Pertanto, in base all\u2019articolo 1131 del Codice Civile, l\u2019amministratore dispone della legittimazione ad agire per richiedere il rilascio di immobili comuni occupati senza titolo o in forza di contratti risolti per inadempimento, senza che sia necessaria una preventiva delibera assembleare specifica. Questa pronuncia del Tribunale siciliano si colloca all\u2019interno di un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato che definisce i limiti e le facolt\u00e0 della rappresentanza processuale attribuita all\u2019amministratore condominiale. Nel dettaglio, l\u2019articolo 1131 del Codice Civile prevede espressamente, al primo comma, che l\u2019amministratore rappresenti i condomini e possa operare in giudizio \u00abnei limiti delle attribuzioni fissate dall\u2019articolo 1130 o di ulteriori poteri concessigli dal regolamento di condominio o dall\u2019assemblea\u00bb. Le attribuzioni dell\u2019amministratore, elencate nell\u2019articolo 1130, comprendono l\u2019esecuzione delle delibere condominiali, la regolamentazione dell\u2019utilizzo dei beni comuni, la riscossione dei contributi e l\u2019adozione di misure conservatrici a tutela delle parti comuni. Per le azioni giudiziarie che ricadono nel perimetro di tali competenze, l\u2019amministratore pu\u00f2 agire in autonomia senza necessit\u00e0 di ulteriori autorizzazioni specifiche da parte dell\u2019assemblea.<\/p>\n<h3><strong>Gli atti conservativi<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019azione di sfratto per morosit\u00e0 relativa a un bene comune locato pu\u00f2 essere qualificata come un atto di natura conservativa sotto due aspetti distinti. Da un lato, essa punta a recuperare la disponibilit\u00e0 del bene, garantendo cos\u00ec una gestione e manutenzione adeguate. Dall\u2019altro, \u00e8 finalizzata a salvaguardare il diritto di propriet\u00e0 del condominio e a preservare la redditivit\u00e0 del bene comune, ponendo fine a una situazione di inadempimento che danneggia gli interessi economici dell\u2019intera collettivit\u00e0 condominiale. Tale azione risulta inoltre essenziale per regolare l\u2019uso delle parti comuni, assicurando che venga esercitato nel rispetto degli accordi contrattuali e non sotto il regime di un illecito perpetuato nel tempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il procedimento relativo a una parte comune concessa in locazione \u00e8 un atto di ordinaria amministrazione che rientra nelle sue attribuzioni L\u2019amministratore pu\u00f2 chiedere lo sfratto per morosit\u00e0 di un bene comune concesso in locazione senza l\u2019autorizzazione dell\u2019assemblea. Lo ha precisato\u00a0il Tribunale di Palermo con la sentenza 3708, pubblicata il 1\u00b0 ottobre 2025. 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