{"id":10973,"date":"2026-03-24T09:35:35","date_gmt":"2026-03-24T08:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=10973"},"modified":"2026-03-24T09:35:35","modified_gmt":"2026-03-24T08:35:35","slug":"nellambito-dei-lavori-in-facciata-le-spese-sui-balconi-sono-a-carico-dei-soli-proprietari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/nellambito-dei-lavori-in-facciata-le-spese-sui-balconi-sono-a-carico-dei-soli-proprietari\/","title":{"rendered":"Nell\u2019ambito dei lavori in facciata le spese sui balconi sono a carico dei soli proprietari"},"content":{"rendered":"<h5>Non costituiscono parte dell\u2019edificio, eccezion fatta per il rivestimento delle parti visibili e per le componenti aventi funzione estetica e decorativa<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I balconi aggettanti sono considerati beni di propriet\u00e0 privata, poich\u00e9 rappresentano un semplice prolungamento dell\u2019unit\u00e0 immobiliare e non hanno funzioni strutturali di sostegno o copertura dell\u2019edificio. Di conseguenza, non rientrano tra le parti comuni, fatta eccezione per i rivestimenti del parapetto, della soletta e gli elementi decorativi delle parti frontali o inferiori che, integrandosi con la facciata, contribuiscono al valore architettonico del fabbricato. Questo principio \u00e8 stato confermato da diverse sentenze della Cassazione (n. 14576\/2004, n. 15913\/2007, n. 6624\/2012, n. 30071\/2017 e n. 27083\/2018).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La delibera con lavori sui balconi<\/strong><\/h3>\n<p>Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. 2059\/2025, si \u00e8 pronunciato su un caso sollevato da alcuni cond\u00f2mini che avevano richiesto di accertare e dichiarare la nullit\u00e0, inefficacia e inopponibilit\u00e0 di una delibera condominiale. Tale delibera conferiva mandato all\u2019amministratore per sottoscrivere un contratto con un\u2019impresa incaricata di eseguire lavori non solo sulle parti comuni dell\u2019edificio, ma anche sui balconi aggettanti, situati sulla facciata e considerati beni di propriet\u00e0 esclusiva dei singoli cond\u00f2mini. Di conseguenza, gli attori chiedevano che fosse dichiarato che nessuna somma relativa agli interventi sui balconi fosse a loro carico, poich\u00e9 tali beni rientrano nella sfera della propriet\u00e0 privata e non nella competenza deliberativa dell\u2019assemblea condominiale.<\/p>\n<p>Secondo i cond\u00f2mini ricorrenti, il costo legato ai balconi \u2013 comprese le spese per le opere provvisionali di cantiere e per i ponteggi \u2013 avrebbe dovuto essere separato dal resto delle spese relative ai lavori sull\u2019edificio. Inoltre, sostenevano che solo i proprietari dei balconi avrebbero dovuto essere coinvolti nella deliberazione e nel voto riguardante tali costi; in caso contrario, l\u2019intera delibera sarebbe risultata invalida. Dal canto suo, il Condominio si \u00e8 costituito in giudizio chiedendo che le richieste dei ricorrenti venissero dichiarate inammissibili e\/o irricevibili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Il rifacimento della facciata<\/strong><\/h3>\n<p>Il Giudice ha preso atto di una precedente decisione del tribunale, sollecitata da alcuni partecipanti al condominio diversi rispetto a quelli coinvolti nella presente causa, in un contesto di volontaria giurisdizione. Tale pronuncia era stata richiesta per uscire dallo stallo emerso in merito all\u2019esecuzione di lavori necessari alla conservazione della cosa comune, nello specifico il rifacimento della facciata dello stabile condominiale, e per chiarire la disputa riguardante la definizione di facciata e balconi.<\/p>\n<p>Il tribunale aveva stabilito che i balconi, quando integrati nella facciata, non costituiscono parte integrante dell\u2019edificio, fatta eccezione per il rivestimento delle porzioni visibili e gli elementi con funzione decorativa o estetica. Tuttavia, nel caso esaminato, non era emersa alcuna documentazione che attestasse tale funzione decorativa, motivo per cui le spese dovevano gravare esclusivamente sui cond\u00f2mini proprietari dei rispettivi balconi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>La decisione<\/strong><\/h3>\n<p>Il Tribunale, preso atto degli accertamenti svolti, ha accolto la domanda. Ha osservato che non era stata fornita alcuna prova, n\u00e9 nel procedimento di volontaria giurisdizione n\u00e9 nell\u2019attuale giudizio, che dimostrasse come i balconi aggettanti in facciata avessero una funzione estetica o decorativa. Pertanto, le spese per il loro rifacimento dovevano gravare esclusivamente sui rispettivi proprietari e non potevano essere suddivise tra tutti i condomini seguendo i consueti criteri millesimali di ripartizione delle spese comuni. Di conseguenza, anche i costi riguardanti le opere provvisionali di cantiere e i ponteggi dovevano essere ripartiti tra il condominio e i proprietari dei suddetti balconi, in proporzione alla rispettiva quota di competenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non costituiscono parte dell\u2019edificio, eccezion fatta per il rivestimento delle parti visibili e per le componenti aventi funzione estetica e decorativa &nbsp; I balconi aggettanti sono considerati beni di propriet\u00e0 privata, poich\u00e9 rappresentano un semplice prolungamento dell\u2019unit\u00e0 immobiliare e non hanno funzioni strutturali di sostegno o copertura dell\u2019edificio. 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