{"id":11188,"date":"2026-10-01T12:16:20","date_gmt":"2026-10-01T10:16:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3incompany.com\/?p=11188"},"modified":"2026-10-01T12:16:20","modified_gmt":"2026-10-01T10:16:20","slug":"balconi-privati-lamministratore-puo-chiedere-i-danni-per-i-lavori-mal-eseguiti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3incompany.com\/index.php\/balconi-privati-lamministratore-puo-chiedere-i-danni-per-i-lavori-mal-eseguiti\/","title":{"rendered":"Balconi privati, l\u2019amministratore pu\u00f2 chiedere i danni per i lavori mal eseguiti"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;amministratore ha il diritto di intraprendere azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni causati da un&#8217;esecuzione inadeguata dei lavori condominiali, anche quando i difetti riguardano balconi e altri elementi di propriet\u00e0 esclusiva, a condizione che questi siano collegati alla conservazione complessiva dell&#8217;edificio. Questo \u00e8 stato chiarito dalla Cassazione nell&#8217;ordinanza 25657 del 21 settembre 2026, in riferimento a una disputa sorta dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria effettuati su un edificio condominiale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"letter-spacing: normal;\"><strong>Balconi privati ma intervento unitario<\/strong><\/h3>\n<p>Tra le opere contestate erano incluse quelle effettuate su balconi e ringhiere; tuttavia, la loro natura privata aveva portato a escludere alcuni danni dalle richieste che l\u2019amministratore poteva promuovere. La Cassazione, per\u00f2, ha stabilito che limitarsi alla propriet\u00e0 esclusiva dei balconi non era sufficiente, poich\u00e9 i lavori appaltati riguardavano il ripristino dell&#8217;intero fabbricato. L\u2019intervento comprendeva non solo balconi e ringhiere, ma anche le lesioni delle due facciate principali, i soffitti e i frontalini dei balconi. Secondo la Corte, questi elementi non potevano essere considerati separatamente, poich\u00e9 facevano parte di un intervento volto alla conservazione complessiva dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"letter-spacing: normal;\"><strong>Quando pu\u00f2 agire l\u2019amministratore<\/strong><\/h3>\n<p>L&#8217;amministratore ha la facolt\u00e0 di agire in giudizio autonomamente se la richiesta di risarcimento \u00e8 legata alla protezione e alla conservazione dei beni comuni. Questo pu\u00f2 includere anche difetti che, indirettamente, interessano propriet\u00e0 individuali. Pertanto, l&#8217;amministratore pu\u00f2 cercare risarcimento quando intende eliminare una situazione dannosa che riguarda l&#8217;edificio nella sua interezza. Tuttavia, non basta che pi\u00f9 cond\u00f2mini abbiano subito danni nelle loro abitazioni. Se i danni sono autonomi e non legati alla conservazione complessiva dell&#8217;edificio, i relativi diritti spettano ai singoli proprietari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"letter-spacing: normal;\"><strong>Conta la funzione dei lavori, non solo la propriet\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>La Cassazione evidenzia l&#8217;importanza della natura dell&#8217;intervento. Il semplice fatto che balconi e ringhiere siano di propriet\u00e0 individuale dei cond\u00f2mini non \u00e8 sufficiente per escludere l&#8217;azione dell&#8217;amministratore. \u00c8 necessario determinare se i difetti derivanti dai lavori siano parte di un problema pi\u00f9 grande che incide sulla conservazione dell&#8217;intero edificio. Quando tale connessione \u00e8 presente, la protezione risarcitoria avviata dall&#8217;amministratore pu\u00f2 includere anche opere su porzioni private coinvolte nell&#8217;intervento conservativo unitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;amministratore ha il diritto di intraprendere azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni causati da un&#8217;esecuzione inadeguata dei lavori condominiali, anche quando i difetti riguardano balconi e altri elementi di propriet\u00e0 esclusiva, a condizione che questi siano collegati alla conservazione complessiva dell&#8217;edificio. 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