Questa eventualità esclude la responsabilità del condominio custode
Le cadute all’interno degli androni condominiali rappresentano una causa di contenzioso ricorrente, spesso al centro di dispute che giungono nelle aule giudiziarie e davanti alla Corte di Cassazione. In questo contesto, risulta rilevante l’ordinanza emessa dalla sezione III civile della Cassazione, numero 30171, depositata il 15 novembre 2025.
I fatti
Una donna anziana, residente in un condominio, si era rivolta ai giudici di legittimità dopo essere rimasta vittima di una caduta nell’androne dello stabile, presumibilmente causata dalla presenza di acqua sul pavimento. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, non era stata rilevata alcuna responsabilità da parte del condominio, che di conseguenza non era stato condannato a corrispondere alcun risarcimento per le lesioni subite dalla donna.
Le lesioni, secondo i giudici di merito, non potevano essere attribuite in alcun modo al condominio e, di conseguenza, non implicavano una responsabilità da custodia ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Era invece necessario ricondurle esclusivamente al comportamento imprudente della stessa persona danneggiata, escludendo la presenza di altri fattori causali.
La decisione
La condomina si è vista confermare in Cassazione le decisioni di merito e respingere definitivamente la richiesta di risarcimento. È stato chiarito che, quando viene accertata l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento, la responsabilità del custode può essere esclusa attraverso la prova del caso fortuito, che può derivare da un fatto naturale, da un’azione di un terzo o dal comportamento della stessa vittima.
In questo caso specifico, per determinare se vi siano elementi che escludano totalmente o parzialmente la responsabilità del custode, è necessario applicare i seguenti criteri:
- a) analizzare in quale misura il soggetto danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- b) verificare se il danneggiato abbia rispettato il principio del generale dovere di ragionevole cautela;
- c) escludere completamente la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato rappresenta un comportamento irragionevole o inaccettabile, valutato secondo criteri probabilistici di regolarità causale;
- d) considerare non rilevante ai fini del giudizio il fatto che la condotta della vittima fosse, in senso astratto, prevedibile.

