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L’amministratore che non paga la rata dell’assicurazione deve risarcire il danno

La gestione assicurativa costituisce parte integrante della diligenza professionale richiesta ex articolo 1710 Codice civile

 

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 1001/2025, ha affrontato una delle tematiche più complesse legate alla responsabilità professionale dell’amministratore condominiale: la gestione delle coperture assicurative. Nello specifico, la Corte ha confermato la condanna dell’amministratore per grave inadempienza, dovuta al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza per la responsabilità civile del condominio, che si è rivelata inefficace al momento del sinistro.

 

Il caso

Una persona aveva riportato lesioni a seguito di una caduta lungo le scale di un condominio, incidente riconducibile a presunte carenze strutturali dell’edificio. Sebbene una polizza di responsabilità civile avrebbe potuto coprire il danno subito, il contratto assicurativo era scaduto ed era rimasto non rinnovato per circa un anno. Di conseguenza, il condominio, condannato in primo grado al risarcimento, aveva agito in rivalsa contro l’amministratore uscente, attribuendogli la responsabilità per l’omissione nel pagamento del premio assicurativo e la conseguente mancanza di tutela.

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito la responsabilità dell’amministratore uscente, sottolineando il suo obbligo di intervenire tempestivamente per evitare l’interruzione della copertura assicurativa.

 

La diligenza dovuta e l’inadempimento colpevole

Secondo quanto stabilito dai giudici, l’amministratore ha il dovere non solo di gestire correttamente le decisioni già deliberate, ma anche di attuare tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la conservazione e la tutela del patrimonio comune. Questo include il mantenimento delle coperture assicurative già in vigore. In tale contesto, non sono considerati motivi validi né la mancanza di fondi disponibili né eventuali situazioni di morosità da parte dei condòmini. In caso di difficoltà economiche, l’amministratore ha l’obbligo di sollecitare formalmente l’assemblea, convocarla d’urgenza o, quanto meno, segnalare con precisione le conseguenze derivanti dal mancato pagamento.

Nel caso specifico, non è stata presentata alcuna evidenza di tali interventi: non risultano notifiche formali, richieste urgenti di deliberazione o comunicazioni sui rischi potenziali. Si tratta quindi di un’omissione grave, priva di giustificazioni e capace di arrecare un danno concreto alla comunità condominiale.

 

La responsabilità per gestione negligente

La Corte d’appello ha inquadrato la questione nell’ambito della responsabilità contrattuale derivante dal mandato, richiamando la giurisprudenza che stabilisce come l’amministratore sia responsabile per inadempimento ogni volta che un comportamento omissivo provoca un danno al condominio, anche in via indiretta. Il mancato versamento del premio assicurativo relativo a una polizza attiva, che comporta l’assenza di copertura in caso di sinistro, rappresenta una violazione degli obblighi fiduciari dell’amministratore e giustifica un’azione risarcitoria da parte del condominio.

 

Conclusione

La sentenza 1001/2025 sottolinea con decisione che la protezione assicurativa del condominio rappresenta un elemento essenziale di una gestione adeguata, attribuendo all’amministratore la responsabilità di assicurarne la continuità. Qualsiasi errore, omissione o, ancor peggio, sottovalutazione di tale obbligo non possono essere sanati retroattivamente. Nel caso in cui si verifichi un sinistro e la copertura risulti assente, sarà l’amministratore a doverne rispondere.

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