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Convocazione non ritirata in portineria: il condomino non è obbligato a ritirarla

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 205 del 31 gennaio 2025, ha trattato una questione particolare legata alla convocazione dell’assemblea condominiale. In questa circostanza, l’amministratore di un condominio ha adottato una modalità di convocazione non convenzionale, che ha dato origine a un’azione legale. In base alle disposizioni generali, l’avviso di convocazione deve essere inviato ai condomini con un preavviso minimo di 5 giorni (salvo diverse indicazioni nel regolamento condominiale), contenere un ordine del giorno e essere recapitato tramite modalità come raccomandata, PEC o fax (art. 66 delle disposizioni attuative del Codice civile).

La convocazione irregolare

Nel caso specifico, l’amministratore ha scelto di lasciare le convocazioni al custode, chiedendo ai condomini di ritirare il loro invito direttamente in portineria, con un avviso affisso negli spazi comuni. Nonostante il condomino fosse stato avvisato tramite email e avesse confermato la ricezione con un messaggio WhatsApp, ha comunque impugnato la convocazione, sostenendo che non fosse avvenuta secondo le modalità previste dalla legge. Il Tribunale di Monza ha dato ragione al condomino, annullando la delibera.

Le modalità previste dal Codice civile

Questo caso evidenzia un uso eccessivo delle nuove tecnologie, come email e WhatsApp, ma anche il contrasto con le rigide modalità formali stabilite dal Codice civile. La riforma della legge sul condominio (legge 220/2012) ha modificato sostanzialmente le regole relative alla convocazione dell’assemblea, introducendo l’obbligo di inviare un avviso scritto, in modo tale da facilitare la prova della ricezione (ad esempio, tramite raccomandata o PEC).

L’obbligo di invio scritto

Prima della riforma, la convocazione poteva essere effettuata anche verbalmente (ad esempio, telefonicamente), ma la prova del rispetto di tale forma era a carico del condominio. Con la legge 220/2012, invece, è stato introdotto l’obbligo di una convocazione scritta, attraverso strumenti che garantiscano la prova di ricezione da parte dei destinatari. Questo regime ha abrogato qualsiasi modalità informale di convocazione, come la consegna in portineria o l’affissione di avvisi negli spazi comuni, che non sono più ammissibili (salvo accordi tra le parti che possano consentire l’uso della posta elettronica ordinaria).

Le implicazioni di una convocazione irregolare

In caso di convocazione irregolare, come quella contestata dal Tribunale di Monza, l’amministratore è responsabile della corretta applicazione delle procedure di convocazione. La scelta di utilizzare metodi non previsti dalla legge può compromettere la validità della delibera, poiché non si è in grado di provare correttamente che i condomini sono stati informati come previsto dalla legge.

Considerazioni finali

Sebbene il comportamento del condomino impugnante possa sembrare in contrasto con i principi di buona fede (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), il Tribunale ha deciso di tutelare la forma legale della convocazione. Questo solleva la questione di un possibile ripensamento della giurisprudenza in relazione a come bilanciare la tutela del singolo condomino con quella degli interessi comuni, considerando anche il contesto tecnologico odierno.