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Polizze condominiali: quando l’assicurazione non paga (ma dovrebbe)

Non c’è copertura solo in caso di dolo, deve esserci in caso di colpa

 

Due pronunce, rispettivamente del Tribunale di Lecce (24 febbraio 2025, n. 616) e del Tribunale di Ragusa (22 ottobre 2024, n. 1618), hanno riacceso il dibattito su un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di milioni di italiani: la copertura assicurativa per i danni all’interno dei condomini. In entrambi i casi, è stato negato il risarcimento per danni derivanti da infiltrazioni d’acqua e dal crollo di un controsoffitto. I giudici hanno stabilito che tali eventi non costituiscono «eventi accidentali», attribuendone l’origine alla carenza di adeguata manutenzione.

 

L’evento accidentale

Il punto è fondamentale: se l’evento non è accidentale, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare. Ma è davvero così? La Corte di Cassazione ha da tempo un’opinione diversa. Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 4799/2013), l’assicurazione per la responsabilità civile non copre solo gli incidenti imprevedibili, ma anche quelli causati da colpa, vale a dire dovuti a negligenza o disattenzione, a patto che non ci sia dolo. Altrimenti, la polizza perderebbe di utilità: nessuno stipulerebbe un’assicurazione contro un rischio che, per definizione, non può verificarsi.

Inoltre, la Cassazione (sentenza n. 20070/2017) ha chiarito che il termine “accidentale” non equivale a “fortuito”, ma si limita a indicare un evento non doloso. Con la sentenza n. 3051/2024, la Corte ha ulteriormente confermato che escludere i fatti colposi equivale a svuotare il contratto del suo significato.

L’ambiguità della clausola

Un principio fondamentale nei contratti assicurativi, spesso redatti in modo tecnico dalle compagnie, è che ogni incertezza deve essere risolta a favore dell’assicurato, come stabilito dall’articolo 1370 del Codice Civile. Pertanto, una clausola ambigua non può essere interpretata in senso sfavorevole per il condominio.

Sul piano pratico, tuttavia, gli amministratori devono agire con cautela. Molte polizze escludono infatti i danni causati da impianti non conformi alle normative o da mancata manutenzione. Ad esempio, se si verifica una perdita dovuta a tubature vecchie mai sostituite o se l’impianto elettrico non è adeguatamente aggiornato, la compagnia assicurativa ha il diritto di negare il risarcimento.

Consigli pratici

Per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale esaminare attentamente le clausole di esclusione, verificare le franchigie, controllare la durata del contratto e considerare l’aggiunta di coperture extra per danni causati da acqua, eventi atmosferici o problemi elettrici.

In definitiva, la normativa è chiara: la copertura assicurativa deve includere i fatti colposi, con esclusione del dolo (Cassazione 3762/2022). Tuttavia, nella pratica, tutto dipende dalla formulazione della polizza. Spesso, tra una clausola e l’altra, sono proprio i condòmini a trovarsi esposti, letteralmente e figurativamente.

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Acqua più sicura: confermata la prima valutazione dei rischi entro il 12 gennaio 2029 per i condomìni

Rafforzati da subito i controlli su materiali e dispositivi utilizzati per lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione

 

Un recente decreto legislativo ha rivisto e potenziato le norme relative alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, stabilendo criteri più rigidi per materiali, dispositivi e sostanze che vengono a contatto con l’acqua potabile. L’intento principale è garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità dell’acqua che utilizziamo quotidianamente nelle abitazioni e nei condomini.

 

Dalla certificazione al rischio: il cambio di prospettiva

Il fulcro del cosiddetto Decreto Acque non risiede tanto nella certificazione successiva, seppur potenziata, della potabilità dell’acqua, che riflette una situazione già avvenuta e serve principalmente a prevenire un uso prolungato di acqua contaminata. La vera novità è costituita dall’adozione di un approccio basato sul rischio, pensato per garantire la sicurezza idrica in modo preventivo (articolo 6, punto 1).

Questo modello introduce la valutazione e la gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interna degli edifici, un’attività che spetterà ai responsabili della distribuzione interna, tra cui anche l’amministratore di condominio (articolo 2, punto 1, lettera q).

 

La prima valutazione a gennaio 2029

Non si tratta più semplicemente di intervenire in seguito a un’anomalia, ma di adottare misure preventive che permettano di gestire i rischi prima che si verifichino. La prima valutazione dovrà essere effettuata entro il 12 gennaio 2029, caricata sulla piattaforma AnTea, riesaminata ogni sei anni e aggiornata se necessario, come indicato all’articolo 6, punto 8. Inoltre, dovrà essere accessibile all’autorità sanitaria locale e conservata per almeno sei anni dalla sua elaborazione iniziale.

Nonostante la scadenza per la prima valutazione sia fissata al 2029 e quindi al momento non obbligatoria, è importante considerare quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 40 del Codice penale: «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo». Questo principio si rivela significativo anche in contesti condominiali.

Si pensi, ad esempio, a una cisterna sotterranea in muratura situata vicino a tubazioni fognarie o pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. In particolari circostanze, questa cisterna potrebbe contaminare la riserva idrica del condominio. In situazioni del genere, intensificare i controlli analitici servirebbe unicamente a confermare un’eventuale contaminazione già avvenuta, senza contribuire in alcun modo alla sua prevenzione.

 

L’obbligo di prevenzione

Un amministratore che si limiti a svolgere verifiche periodiche senza implementare misure preventive non è in grado di impedire l’accadere di un evento, ma solo di limitarne gli effetti successivi. Per questo motivo, la mancata adozione di provvedimenti adeguati potrebbe comportare una responsabilità penale per omissione, come previsto dall’articolo 40, comma 2, del Codice Penale.

Di conseguenza, è consigliabile non attendere la scadenza del 12 gennaio 2029, ma avviare fin da ora un’attenta valutazione dei rischi, proteggendo così sia la salute dei condòmini che la professionalità dell’amministratore.

 

Il Dlgs 19 giugno 2025, n. 102

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, amplia il sistema di tutela già esistente, introducendo ulteriori normative riguardanti materiali, trattamenti e controlli in ogni fase della filiera dell’acqua potabile. Le nuove disposizioni non si limitano agli acquedotti, ma interessano anche gli impianti interni agli edifici, comprendendo tubazioni, serbatoi e le apparecchiature destinate alla distribuzione dell’acqua fino alle abitazioni.

Due le nuove definizioni chiave introdotte:
• Apparecchiature di trattamento dell’acqua, come addolcitori e filtri, utilizzate per migliorare le caratteristiche dell’acqua in casa o nei condomìni;
• Prodotti, ossia tutti gli oggetti o materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile – rubinetti, filtri, serbatoi, dispositivi di disinfezione.

Gli amministratori e i tecnici saranno quindi tenuti a controllare la conformità delle apparecchiature installate e garantirne una manutenzione adeguata, così da prevenire possibili episodi di contaminazione all’interno della rete.

 

Controlli più precisi e nuovi parametri di qualità

L’articolo 5 del decreto stabilisce che l’obbligo di rispettare i parametri di qualità dell’acqua si estende anche oltre il passaggio attraverso gli impianti di trattamento.

In pratica, dispositivi come addolcitori, filtri o sistemi di disinfezione dovranno assicurare che le caratteristiche qualitative dell’acqua restino invariate sia in entrata che in uscita.

Questo implica che non sia sufficiente garantire la sicurezza dell’acqua all’ingresso dell’edificio; essa dovrà risultare conforme anche dopo i trattamenti effettuati internamente.

 

Microplastiche sotto osservazione

Tra le nuove verifiche obbligatorie rientra anche il monitoraggio della presenza di microplastiche, un fenomeno in continua espansione a livello globale. Pur mantenendo le principali responsabilità di controllo sull’operato dei gestori del servizio idrico, il decreto ribadisce che la qualità dell’acqua deve essere garantita lungo tutto il percorso fino a raggiungere il rubinetto.

Nel suo complesso, il nuovo quadro normativo rafforza in modo significativo le garanzie per i cittadini. L’acqua destinata alle abitazioni sarà sottoposta a controlli più stringenti e a una tracciabilità più accurata, anche grazie alla collaborazione diretta degli amministratori di condominio e dei tecnici incaricati della manutenzione degli impianti.

In un periodo in cui cresce l’attenzione verso la qualità dell’acqua e la salvaguardia ambientale, il Decreto Acque e il Dlgs 102/2025 rappresentano un importante passo avanti: un sistema più sicuro, trasparente e attento, dalla fonte fino ai rubinetti domestici.