Informazioni utili

Il riscaldamento in condominio e le spese da ripartire

I metodi per suddividere i costi variano, ma la quota complessiva sui consumi volontari non può risultare inferiore al 50% della cifra totale

 

Dal 29 luglio 2020, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 73/2020, l’applicazione della norma tecnica Uni 10200 per la suddivisione delle spese di riscaldamento nei condomini è diventata facoltativa, non più obbligatoria. Questa norma stabiliva i consumi involontari, definiti come “quota fissa”, sulla base dei cosiddetti “millesimi di riscaldamento”. I millesimi consideravano il fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ovvero la quantità di energia necessaria affinché ogni appartamento mantenesse una temperatura interna costante (20 gradi centigradi, con una tolleranza di +2 gradi) durante il periodo di funzionamento dell’impianto.

 

La Guida Enea

La Guida Enea pubblicata nell’ottobre 2021 sulla ripartizione delle spese per i consumi di energia termica nei condomìni evidenzia che, confrontando i vari criteri di suddivisione dei costi relativi ai consumi involontari e alle spese gestionali totali, non esiste un metodo universalmente più efficace o preferibile.

Ogni criterio presenta specifici vantaggi che lo rendono più adatto in relazione alle caratteristiche degli edifici e al contesto in cui viene applicato. Il metodo basato sui millesimi di superficie risulta essere il più semplice e immediato da comprendere. Il metodo basato sui millesimi di potenza installata può rivelarsi particolarmente utile in presenza di appartamenti dotati di corpi scaldanti con potenze molto differenti a parità di superficie. Infine, il criterio dei millesimi di fabbisogno, grazie al suo maggiore livello di dettaglio, si presta meglio nei casi in cui gli appartamenti abbiano fabbisogni energetici significativamente diversi a parità di dimensione.

Tutti questi metodi possono essere adottati per la ripartizione delle spese relative ai consumi involontari e alle spese gestionali totali. Tuttavia, è l’assemblea condominiale, tramite voto a maggioranza, a decidere quale criterio applicare. Diversamente, le spese legate ai consumi volontari devono sempre essere distribuite in base al consumo effettivo, rilevabile tramite sottocontatori o ripartitori.

 

La quota totale

La normativa stabilisce che la quota complessiva riferita ai consumi volontari non può, per legge, scendere al di sotto del 50% delle spese totali. Questo principio è ribadito anche dall’articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 102/2014, che prevede la suddivisione dell’importo totale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria tra gli utenti finali. In particolare, almeno il 50% di tali costi deve essere attribuito ai prelievi volontari di energia termica, rilevati attraverso sottocontatori o ripartitori. Questi strumenti registrano l’effettivo utilizzo del riscaldamento da parte di ciascun condomino tramite le regolazioni delle valvole termostatiche. Per quanto riguarda i consumi involontari, perlopiù derivanti dalle dispersioni di calore dell’impianto, l’assemblea condominiale può optare per una suddivisione basata su criteri come i millesimi di proprietà o “di riscaldamento”, i metri quadri o cubi utili, oppure le potenze termiche installate. In ogni caso, la quota dei consumi involontari non può mai superare il 50% del totale complessivo.

 

Chi abbandona il centralizzato

Secondo quanto previsto dall’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, i condòmini che hanno deciso di disconnettersi dall’impianto centralizzato sono comunque tenuti a contribuire alle spese relative alla manutenzione straordinaria della caldaia comune, alla sua conservazione e all’adeguamento normativo. Nel caso di sostituzione della centrale termica, i condòmini distaccati, in quanto comproprietari dell’impianto sostituito, potrebbero essere chiamati a sostenere una parte delle spese. Inoltre, spetterà loro il pagamento pro quota degli oneri legati ai consumi involontari.

Informazioni utili

Il condomino non può negare l’accesso per l’esecuzione di lavori condominiali

Il diritto di proprietà non può paralizzare l’interesse collettivo e le opere necessarie

 

Il singolo condomino ha l’obbligo di permettere l’accesso alla propria abitazione qualora sia necessario per svolgere interventi riguardanti le parti comuni, purché tali lavori siano stati regolarmente approvati dall’assemblea condominiale. Un rifiuto o un comportamento di inadempienza ingiustificata autorizza il condominio a rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che consenta l’ingresso forzato, anche con l’ausilio dell’Ufficiale giudiziario e delle forze dell’ordine. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 472 del 23 settembre 2025.

 

Il caso

Un condomino si è rivolto al tribunale di Lodi per ottenere un’ordinanza che imponesse ai comproprietari di un’unità abitativa di consentire l’accesso necessario alla sostituzione dell’impianto citofonico dell’intero edificio, intervento approvato dall’assemblea condominiale. Sebbene l’unità immobiliare fosse formalmente in comproprietà, era di fatto utilizzata esclusivamente da uno dei proprietari, il quale risultava irreperibile e inattivo nonostante i ripetuti solleciti dall’amministratore. Il tribunale ha quindi disposto che quest’ultimo permettesse l’ingresso ai tecnici incaricati, autorizzando, in caso di rifiuto, anche un accesso forzato.

 

Solidarietà e bilanciamento tra diritti

Il giudice basa la propria decisione su una concezione solidaristica del diritto condominiale, secondo cui la proprietà esclusiva non può ostacolare l’interesse collettivo legato alla conservazione e alla funzionalità dei beni comuni. Questo equilibrio si fonda sull’articolo 843 del Codice Civile, che permette l’accesso a una proprietà altrui per svolgere lavori necessari. Pur essendo costituzionalmente tutelato, il diritto di proprietà non è assoluto e deve cedere di fronte a esigenze comuni, come la sicurezza, la manutenzione o l’adeguamento tecnologico dell’edificio, purché le relative decisioni siano legittimamente adottate e proporzionate allo scopo da raggiungere.

 

Dovere di cooperazione del condomino

Il provvedimento si collega al dovere di cooperazione richiesto a ogni condomino, quale espressione dei principi di buona fede e correttezza. È precluso al condomino adottare comportamenti ostruzionistici, anche per semplice disinteresse o assenza, qualora tali atteggiamenti ostacolino la realizzazione di opere comuni. L’obbligo di consentire l’accesso non rappresenta una limitazione straordinaria del diritto di proprietà, ma costituisce un naturale complemento della vita in condominio e della collaborazione necessaria tra i partecipanti alla comunione.

 

Distinzione tra titolarità e possesso

La sentenza si concentra principalmente sulla differenza tra la titolarità giuridica di un bene e il possesso reale. Solo chi ha un controllo effettivo sull’immobile può ricevere un ordine giudiziale e, qualora non vi ottemperi, subire le conseguenze coercitive. I comproprietari che non esercitano il possesso, non sono coinvolti in comportamenti ostruzionistici e hanno mostrato collaborazione, vengono sollevati da qualsiasi responsabilità.

 

Accesso forzoso e tutela della effettività

La sentenza riveste un’importanza significativa anche per l’effettività della tutela giurisdizionale. L’autorizzazione all’accesso forzato elimina la necessità di una fase esecutiva successiva e assicura la tempestiva realizzazione degli interventi condominiali. Rappresenta una prospettiva evolutiva dell’articolo 843 del Codice Civile, che permette al giudice di predisporre un meccanismo di esecuzione immediata del proprio ordine, evitando così ritardi e ulteriori controversie.

La decisione si colloca nell’ambito della giurisprudenza consolidata (Cassazione 18494/2020, n. 24185/2019, n. 10404/2015), che interpreta l’articolo 843 del Codice Civile attraverso una lettura funzionale e cooperativa, adattandolo alle esigenze della moderna vita condominiale, dove gli impianti comuni spesso interessano proprietà private. Inoltre, fa indirettamente riferimento al principio di proporzionalità dell’ingerenza, limitando l’accesso ai tempi e alle modalità strettamente necessarie per eseguire gli interventi.

Informazioni utili

Polizze condominiali: quando l’assicurazione non paga (ma dovrebbe)

Non c’è copertura solo in caso di dolo, deve esserci in caso di colpa

 

Due pronunce, rispettivamente del Tribunale di Lecce (24 febbraio 2025, n. 616) e del Tribunale di Ragusa (22 ottobre 2024, n. 1618), hanno riacceso il dibattito su un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di milioni di italiani: la copertura assicurativa per i danni all’interno dei condomini. In entrambi i casi, è stato negato il risarcimento per danni derivanti da infiltrazioni d’acqua e dal crollo di un controsoffitto. I giudici hanno stabilito che tali eventi non costituiscono «eventi accidentali», attribuendone l’origine alla carenza di adeguata manutenzione.

 

L’evento accidentale

Il punto è fondamentale: se l’evento non è accidentale, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare. Ma è davvero così? La Corte di Cassazione ha da tempo un’opinione diversa. Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 4799/2013), l’assicurazione per la responsabilità civile non copre solo gli incidenti imprevedibili, ma anche quelli causati da colpa, vale a dire dovuti a negligenza o disattenzione, a patto che non ci sia dolo. Altrimenti, la polizza perderebbe di utilità: nessuno stipulerebbe un’assicurazione contro un rischio che, per definizione, non può verificarsi.

Inoltre, la Cassazione (sentenza n. 20070/2017) ha chiarito che il termine “accidentale” non equivale a “fortuito”, ma si limita a indicare un evento non doloso. Con la sentenza n. 3051/2024, la Corte ha ulteriormente confermato che escludere i fatti colposi equivale a svuotare il contratto del suo significato.

L’ambiguità della clausola

Un principio fondamentale nei contratti assicurativi, spesso redatti in modo tecnico dalle compagnie, è che ogni incertezza deve essere risolta a favore dell’assicurato, come stabilito dall’articolo 1370 del Codice Civile. Pertanto, una clausola ambigua non può essere interpretata in senso sfavorevole per il condominio.

Sul piano pratico, tuttavia, gli amministratori devono agire con cautela. Molte polizze escludono infatti i danni causati da impianti non conformi alle normative o da mancata manutenzione. Ad esempio, se si verifica una perdita dovuta a tubature vecchie mai sostituite o se l’impianto elettrico non è adeguatamente aggiornato, la compagnia assicurativa ha il diritto di negare il risarcimento.

Consigli pratici

Per evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale esaminare attentamente le clausole di esclusione, verificare le franchigie, controllare la durata del contratto e considerare l’aggiunta di coperture extra per danni causati da acqua, eventi atmosferici o problemi elettrici.

In definitiva, la normativa è chiara: la copertura assicurativa deve includere i fatti colposi, con esclusione del dolo (Cassazione 3762/2022). Tuttavia, nella pratica, tutto dipende dalla formulazione della polizza. Spesso, tra una clausola e l’altra, sono proprio i condòmini a trovarsi esposti, letteralmente e figurativamente.

Informazioni utili

Acqua più sicura: confermata la prima valutazione dei rischi entro il 12 gennaio 2029 per i condomìni

Rafforzati da subito i controlli su materiali e dispositivi utilizzati per lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione

 

Un recente decreto legislativo ha rivisto e potenziato le norme relative alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, stabilendo criteri più rigidi per materiali, dispositivi e sostanze che vengono a contatto con l’acqua potabile. L’intento principale è garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità dell’acqua che utilizziamo quotidianamente nelle abitazioni e nei condomini.

 

Dalla certificazione al rischio: il cambio di prospettiva

Il fulcro del cosiddetto Decreto Acque non risiede tanto nella certificazione successiva, seppur potenziata, della potabilità dell’acqua, che riflette una situazione già avvenuta e serve principalmente a prevenire un uso prolungato di acqua contaminata. La vera novità è costituita dall’adozione di un approccio basato sul rischio, pensato per garantire la sicurezza idrica in modo preventivo (articolo 6, punto 1).

Questo modello introduce la valutazione e la gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interna degli edifici, un’attività che spetterà ai responsabili della distribuzione interna, tra cui anche l’amministratore di condominio (articolo 2, punto 1, lettera q).

 

La prima valutazione a gennaio 2029

Non si tratta più semplicemente di intervenire in seguito a un’anomalia, ma di adottare misure preventive che permettano di gestire i rischi prima che si verifichino. La prima valutazione dovrà essere effettuata entro il 12 gennaio 2029, caricata sulla piattaforma AnTea, riesaminata ogni sei anni e aggiornata se necessario, come indicato all’articolo 6, punto 8. Inoltre, dovrà essere accessibile all’autorità sanitaria locale e conservata per almeno sei anni dalla sua elaborazione iniziale.

Nonostante la scadenza per la prima valutazione sia fissata al 2029 e quindi al momento non obbligatoria, è importante considerare quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 40 del Codice penale: «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo». Questo principio si rivela significativo anche in contesti condominiali.

Si pensi, ad esempio, a una cisterna sotterranea in muratura situata vicino a tubazioni fognarie o pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. In particolari circostanze, questa cisterna potrebbe contaminare la riserva idrica del condominio. In situazioni del genere, intensificare i controlli analitici servirebbe unicamente a confermare un’eventuale contaminazione già avvenuta, senza contribuire in alcun modo alla sua prevenzione.

 

L’obbligo di prevenzione

Un amministratore che si limiti a svolgere verifiche periodiche senza implementare misure preventive non è in grado di impedire l’accadere di un evento, ma solo di limitarne gli effetti successivi. Per questo motivo, la mancata adozione di provvedimenti adeguati potrebbe comportare una responsabilità penale per omissione, come previsto dall’articolo 40, comma 2, del Codice Penale.

Di conseguenza, è consigliabile non attendere la scadenza del 12 gennaio 2029, ma avviare fin da ora un’attenta valutazione dei rischi, proteggendo così sia la salute dei condòmini che la professionalità dell’amministratore.

 

Il Dlgs 19 giugno 2025, n. 102

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, amplia il sistema di tutela già esistente, introducendo ulteriori normative riguardanti materiali, trattamenti e controlli in ogni fase della filiera dell’acqua potabile. Le nuove disposizioni non si limitano agli acquedotti, ma interessano anche gli impianti interni agli edifici, comprendendo tubazioni, serbatoi e le apparecchiature destinate alla distribuzione dell’acqua fino alle abitazioni.

Due le nuove definizioni chiave introdotte:
• Apparecchiature di trattamento dell’acqua, come addolcitori e filtri, utilizzate per migliorare le caratteristiche dell’acqua in casa o nei condomìni;
• Prodotti, ossia tutti gli oggetti o materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile – rubinetti, filtri, serbatoi, dispositivi di disinfezione.

Gli amministratori e i tecnici saranno quindi tenuti a controllare la conformità delle apparecchiature installate e garantirne una manutenzione adeguata, così da prevenire possibili episodi di contaminazione all’interno della rete.

 

Controlli più precisi e nuovi parametri di qualità

L’articolo 5 del decreto stabilisce che l’obbligo di rispettare i parametri di qualità dell’acqua si estende anche oltre il passaggio attraverso gli impianti di trattamento.

In pratica, dispositivi come addolcitori, filtri o sistemi di disinfezione dovranno assicurare che le caratteristiche qualitative dell’acqua restino invariate sia in entrata che in uscita.

Questo implica che non sia sufficiente garantire la sicurezza dell’acqua all’ingresso dell’edificio; essa dovrà risultare conforme anche dopo i trattamenti effettuati internamente.

 

Microplastiche sotto osservazione

Tra le nuove verifiche obbligatorie rientra anche il monitoraggio della presenza di microplastiche, un fenomeno in continua espansione a livello globale. Pur mantenendo le principali responsabilità di controllo sull’operato dei gestori del servizio idrico, il decreto ribadisce che la qualità dell’acqua deve essere garantita lungo tutto il percorso fino a raggiungere il rubinetto.

Nel suo complesso, il nuovo quadro normativo rafforza in modo significativo le garanzie per i cittadini. L’acqua destinata alle abitazioni sarà sottoposta a controlli più stringenti e a una tracciabilità più accurata, anche grazie alla collaborazione diretta degli amministratori di condominio e dei tecnici incaricati della manutenzione degli impianti.

In un periodo in cui cresce l’attenzione verso la qualità dell’acqua e la salvaguardia ambientale, il Decreto Acque e il Dlgs 102/2025 rappresentano un importante passo avanti: un sistema più sicuro, trasparente e attento, dalla fonte fino ai rubinetti domestici.

Informazioni utili Senza categoria

Morosità oltre 6 mesi: l’amministratore può sospendere riscaldamento e acqua calda

Se l’intervento necessita di accesso nell’appartamento del moroso però occorre un via libera del giudice

 

Nel caso in cui la morosità si protragga per un semestre, l’amministratore ha il diritto di sospendere il condomino dall’utilizzo dei servizi comuni che possono essere goduti separatamente, senza necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, è l’amministratore a doversi assumere la responsabilità di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti (articolo 63, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

 

Sospensione servizio acqua calda

La norma era stata invocata dal condominio nel ricorso per provvedimenti urgenti, al fine di ottenere la sospensione del servizio di acqua calda sanitaria e riscaldamento nei confronti di una condomina morosa da oltre sei mesi (Tribunale di Perugia, ordinanza 1036/2025).

Tuttavia, essendo l’impianto centralizzato, le derivazioni individuali che corrispondevano alle utenze si trovavano all’interno dei singoli appartamenti, rendendo necessario accedere all’immobile per intervenire sugli attacchi dell’acqua sanitaria e del riscaldamento al fine di interromperne l’erogazione.

Per questo motivo, il condominio aveva richiesto al giudice l’autorizzazione ad accedere all’appartamento della controparte, sostenendo la presenza del fumus boni iuris, vista la morosità protratta per oltre sei mesi, e del periculum in mora, considerando la significativa entità del debito accumulato e il conseguente rischio di insolvenza del condominio nei confronti del fornitore.

 

L’esito

Con l’instaurazione rituale del contraddittorio, la parte convenuta era rimasta contumace. Il Tribunale ha accolto il ricorso. Il giudice ha evidenziato che, nel caso specifico, non era in discussione il diritto di procedere al distacco temporaneo di quei servizi comuni che possono essere fruiti separatamente senza necessità di autorizzazione giudiziaria, tra cui figurano la fornitura di acqua calda sanitaria e quella destinata al riscaldamento, giustificato da una morosità della resistente ben superiore al semestre. Tuttavia, ciò che si poneva come questione era la necessità di ottenere un’autorizzazione per accedere alla proprietà della contumace al fine di sospendere il servizio. Tale esigenza era dimostrata dalla presenza di un pericolo imminente, considerando la durata della morosità e la necessità dell’intervento per arginare l’aggravarsi del danno. L’obiettivo era evitare che, a causa dell’accumulo crescente del debito, gli altri condòmini fossero costretti a rispondere solidalmente per le somme dovute, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile.

Conclusioni

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha disposto che la parte resistente permetta immediatamente all’amministratore, assistito da personale tecnico qualificato, di accedere al proprio immobile, limitatamente a quanto necessario per interrompere le derivazioni di acqua calda sanitaria e di riscaldamento.

In definitiva, il condominio non è tenuto a rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione a sospendere il servizio al condomino moroso, trattandosi di un diritto già riconosciuto al condominio. Tuttavia, è necessario il ricorso al giudice per ottenere il permesso di accedere all’unità abitativa del condomino in questione e procedere con gli interventi tecnici indispensabili alla sospensione del servizio.

Informazioni utili

Illegittima la delibera che a maggioranza concede in locazione il terrazzo condominiale

Ciò è possibile solo in caso di oggettiva impossibilità o non ragionevolezza di un godimento diretto e paritario da parte di tutti i condòmini

 

Con la sentenza n. 12930, emessa il 23 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della legittimità della delibera, approvata a maggioranza, che prevede la concessione in locazione di parti comuni, con particolare riferimento al terrazzo condominiale.

 

I fatti

La vicenda in esame ha origine dal ricorso presentato da una condòmina contro due delibere approvate a maggioranza, rispetto alle quali aveva espresso voto contrario. Nella prima delibera, l’assemblea aveva accolto la richiesta di un condòmino di prendere in locazione il terrazzo condominiale per un anno, previo corrispettivo economico. Con la seconda delibera, era stata autorizzata la stipula del contratto di locazione relativo.

La condòmina ricorrente contestava la legittimità di entrambe le delibere, sostenendo che queste violassero il suo diritto al pieno utilizzo diretto del bene comune. Tale diritto, oltretutto, è esplicitamente riconosciuto e regolamentato dal regolamento condominiale.

 

La decisione

La tesi sostenuta dalla condòmina è stata accolta dal Tribunale, il quale ha deciso di annullare entrambe le delibere. Nella sua pronuncia, il giudice di Roma ha fatto riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l’uso indiretto di un bene comune, come la sua locazione, può essere deliberato a maggioranza solo nei casi in cui non sia praticabile un utilizzo diretto dello stesso bene da parte di tutti i comproprietari, proporzionalmente alle loro quote. Questo utilizzo diretto dovrebbe avvenire in forma promiscua oppure attraverso un sistema organizzato di suddivisione degli spazi o turni temporali. (Cassazione, sentenza 22435 del 27 ottobre 2011; Cassazione, sentenza 16557 del 12 giugno 2023).

 

Conclusioni

Nel caso specifico si è constatata la chiara possibilità per tutti i condòmini di utilizzare la terrazza, come stabilito anche dal regolamento condominiale che ne gestisce l’uso esclusivo tramite prenotazione. Di conseguenza, una delibera che assegni l’utilizzo del terrazzo condominiale tramite maggioranza risulta illegittima, poiché contrasta con il diritto fondamentale di ogni condòmino, garantito dall’articolo 1102 del Codice civile. In sintesi, il potere dell’assemblea condominiale di deliberare a maggioranza sulla locazione di un bene comune non è arbitrario, ma deve essere vincolato alla comprovata impossibilità o al mancato buon senso di un utilizzo diretto e equo da parte di tutti i condòmini.

Informazioni utili

Rumori molesti in condominio: scatta il reato anche in assenza di perizia fonometrica

Inoltre il disturbo deve essere potenzialmente lesivo: è del tutto indifferente che solo una o due persone lo abbiano effettivamente avvertito

 

Vivere in un condominio significa spesso dover affrontare situazioni spiacevoli legate ai rumori molesti provenienti dai vicini. Che si tratti di radio o televisione ad alto volume, lavori domestici, cani che abbaiano, caduta di oggetti pesanti, spostamento di mobili o qualsiasi altro tipo di disturbo sonoro, siamo tutti ben consapevoli di come questi rumori possano influenzare negativamente il riposo e la tranquillità quotidiana. Ma è possibile che i vicini rumorosi siano del tutto ignari di poter essere responsabili di un comportamento che costituisce un vero e proprio reato? E, ancora, conoscono realmente le caratteristiche precise di tale condotta illecita? Il provvedimento emesso il 26 settembre scorso dalla terza sezione penale della Cassazione (sentenza numero 32043/2025) rappresenta un importante strumento informativo non solo per i condòmini vittime di questi disturbi, ma anche per gli stessi autori delle molestie. Questa sentenza richiama principi giurisprudenziali consolidati e di significativa rilevanza pratica che meritano attenzione e riflessione.

 

La vicenda

Il Tribunale di Brindisi aveva condannato un condòmino al pagamento di una multa di 300 euro per il reato previsto dall’articolo 659, comma 1, del Codice penale, relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. L’accusa nei confronti dell’imputato riguardava rumori molesti, prodotti soprattutto durante la notte, e l’ascolto di musica ad alto volume, che avrebbero compromesso il normale riposo e lo svolgimento della quotidianità dei condòmini dell’appartamento sottostante. Dopo la sentenza di condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la propria difesa su due principali motivazioni:

– Violazione di legge (mancanza della pluralità di persone): l’imputato sosteneva che il reato non sussistesse poiché il disturbo avrebbe riguardato esclusivamente gli abitanti dell’appartamento sottostante, senza ledere la quiete pubblica. Nessun altro condòmino aveva infatti presentato lamentele.

– Vizio di motivazione (assenza di accertamenti tecnici): veniva evidenziata la mancanza di elementi oggettivi volti a dimostrare l’entità dei rumori e la loro idoneità a disturbare effettivamente la quiete pubblica. In particolare, veniva contestato che il giudice avesse basato la sua decisione esclusivamente sulle testimonianze delle persone offese, senza disporre una perizia fonometrica o ulteriori accertamenti tecnico-scientifici, necessari per verificare la reale offensività di un reato qualificato come presunti pericolo.

 

Condanna anche se il rumore è avvertito da una sola persona

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha emesso un provvedimento che ribadisce alcuni principi essenziali elaborati nel tempo dalla giurisprudenza in merito all’applicazione dell’articolo 659, comma 1, del Codice penale.

Per respingere il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta irrilevanza delle lamentele provenienti esclusivamente dagli abitanti del piano inferiore e non da altri condòmini, i giudici sottolineano che non importa quanti individui abbiano effettivamente percepito il disturbo. La norma tutela un bene giuridico sovraindividuale: l’ordine pubblico, inteso come tranquillità pubblica. Tuttavia, quando manca una turbativa alla quiete pubblica, le lamentele isolate di una o due persone non sono sufficienti a configurare il reato.

L’articolo 659, comma 1, non si pone a tutela del singolo individuo — come avverrebbe in un’azione civile legata a immissioni moleste — ma mira a salvaguardare la quiete e la tranquillità pubblica nella loro dimensione collettiva. Pertanto, la contravvenzione rientra nella categoria dei reati di pericolo presunto. In termini pratici, ciò implica che la condotta rumorosa deve essere idonea, anche solo in modo astratto, a disturbare non soltanto poche persone ma un gruppo più ampio.

Un aspetto cruciale risiede nella potenziale diffusività dei rumori molesti e nella loro capacità di essere percepiti da un numero indefinito di individui, come potrebbe accadere in un intero condominio o in una parte rilevante del vicinato. In contesti condominiali, ciò significa che i rumori devono essere tali da compromettere la quiete di un’ampia porzione degli occupanti dello stabile, anche se, nella realtà, solo alcuni residenti presentano reclami.

 

Non osta neppure l’assenza di una perizia

Passiamo ora a esaminare le motivazioni che conducono al rigetto del secondo motivo di ricorso, il quale si basa sull’assenza di una perizia fonometrica atta a valutare l’intensità del rumore. Per accertare il reato oggetto della controversia, è fondamentale stabilire se le immissioni sonore abbiano oltrepassato la soglia della normale tollerabilità. Solo in tale circostanza si può parlare di un reale impedimento al riposo e alle attività quotidiane di un numero imprecisato di persone.

 

La Corte di Cassazione sottolinea che la verifica del superamento della suddetta soglia non rappresenta una valutazione strettamente tecnica, che richieda necessariamente l’esecuzione di una perizia fonometrica. Piuttosto, si tratta di un giudizio basato su fatti, rimesso alla prudente valutazione del giudice, il quale può costruire il proprio convincimento su una varietà di elementi probatori.

 

Gli strumenti istruttori rilevanti possono includere, come nel caso in esame: – le testimonianze delle persone offese o di altri individui (ad esempio i vicini) che descrivono le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti; – le dichiarazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine intervenuti sul luogo (i militari) che hanno personalmente constatato la musica ad alto volume e/o la presenza di rumori oggettivamente tali da influire sulla quiete pubblica.

 

Conclusioni

I giudici di Piazza Cavour ritengono che non sia sempre essenziale misurare con precisione i decibel emanati dal soggetto rumoroso; in alcuni casi, infatti, può essere sufficiente che la testimonianza o le valutazioni degli operatori abbiano dimostrato chiaramente la natura oggettivamente offensiva e diffusa del rumore, considerando le circostanze specifiche. Alla luce della dettagliata analisi effettuata, la Cassazione respinge il ricorso, confermando la condanna penale già stabilita. Oltre alla sanzione, il condannato è tenuto a sostenere le spese processuali e corrispondere un contributo alla Cassa delle ammende, come previsto nei casi di ricorsi inammissibili.

Informazioni utili

Le spese in tema di conservazione del tetto vanno ripartite tra tutti i condòmini

Si tratta di bene rientrante, per la funzione necessaria all’uso collettivo, tra le cose comuni

Le coperture condominiali, indipendentemente dalla loro conformazione (che siano spioventi, a falde, orizzontali o miste), rientrano generalmente tra i beni comuni secondo quanto stabilito dall’articolo 1117 del Codice Civile. Pertanto, la loro manutenzione e conservazione richiedono la partecipazione economica di tutti i condòmini, come disposto dall’articolo 1123, comma 1, del Codice Civile. Nel caso in cui l’edificio presenti diverse falde o lastrici solari che appaiono separati, sarà necessario valutare concretamente la possibilità di ripartire le spese in base alla normativa applicabile. In particolare, si potrà fare riferimento all’articolo 1123 del Codice Civile per suddividere i costi tra coloro che traggono beneficio dalla copertura o, alternativamente, all’articolo 1126 del Codice Civile se si tratta di un lastrico solare ad uso esclusivo.

 

I fatti

Nel caso esaminato dal Tribunale di Catania (sentenza n. 4305/2025), un condomino aveva impugnato una delibera assembleare che stabiliva la ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto. Il tetto era composto da tre diverse falde e un lastrico solare ad uso esclusivo e apparentemente separato. L’assemblea aveva deciso di suddividere i costi in parti uguali tra le proprietà situate direttamente al di sotto, secondo quanto previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile, e di applicare i criteri dell’articolo 1126 del Codice Civile per i lavori relativi al lastrico solare, di proprietà esclusiva di un singolo condomino.

 

La ripartizione veniva contestata perché ritenuta contraria ai criteri legali stabiliti dall’articolo 1123, comma 1, del Codice Civile. Il condomino richiedeva pertanto l’annullamento della delibera adottata a maggioranza. Dopo che la domanda era stata rigettata in primo grado, il condomino presentava appello davanti al Tribunale, che accoglieva il ricorso, annullando la delibera impugnata.

 

Riparto spese conservazione tetto

Il Giudice richiama il principio secondo cui, in materia di conservazione del tetto di un edificio condominiale, le spese relative devono essere ripartite tra tutti i condòmini in proporzione al valore delle loro proprietà esclusive, come previsto dalla prima parte dell’articolo 1123 del Codice Civile. Questo perché il tetto rientra tra i beni comuni, essendo destinato a un’utilità collettiva, in quanto protegge l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua piovana. Non può invece essere considerato un bene utilizzabile in maniera diversa dai singoli condòmini o destinato al godimento esclusivo di alcuni e non di altri, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo (Cassazione 24927/2019). Nel caso specifico, i lavori di manutenzione deliberati dall’assemblea riguardavano una porzione del tetto apparentemente separata dalle altre falde e coperture. Tuttavia, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) aveva evidenziato una connessione funzionale nel sistema di deflusso delle acque, collegato a pluviali che servivano una o più falde, rendendo impossibile distinguere in modo netto, per singola porzione, i benefici che ciascun bene avrebbe potuto trarre in misura diversa.

 

Conclusioni

Questo escludeva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1126 e nell’articolo 1123, comma 3, del Codice Civile. Tali norme presuppongono una chiara separazione tra i corpi di fabbrica, mentre la connessione strutturale e funzionale tra di essi giustificava invece l’applicazione dell’articolo 1123, comma 1, dello stesso Codice, che prevede la ripartizione delle spese tra tutti i condòmini. Di conseguenza, la delibera è stata annullata poiché il criterio di ripartizione delle spese era stato modificato a maggioranza invece che all’unanimità (Cassazione 27233/2013).

Informazioni utili

Prorogato il bonus mobili. Sugar e plastic rinviate al 2027

Detrazione del 50% confermata per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici in caso di lavori di ristrutturazione in casa

 

Ancora un anno per il bonus mobili. L’agevolazione destinata all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici seguirà la linea già delineata nei giorni scorsi in tema di ristrutturazioni e miglioramento dell’efficienza energetica (come riportato da Il Sole 24 Ore del 10 ottobre): anche nel 2026 si proseguirà con l’impostazione attualmente in vigore. Mentre il disegno di legge di Bilancio prende forma, il Ministero dell’Economia sta lavorando in questa direzione. Sul fronte delle proroghe, intanto, è stata confermata la sospensione fino al 2026 della sugar tax (prevista per il 1° gennaio) e della plastic tax (prevista per il 1° luglio). L’estensione del bonus mobili non è a costo zero: il prolungamento di un anno dell’attuale misura, richiesto più volte dal presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, avrà un impatto di circa 700 milioni di euro. In totale, le risorse destinate nella manovra ai bonus edilizi superano i due miliardi di euro, considerando anche il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus. Questi ultimi sono stati confermati con aliquote del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le seconde case, come anticipato sempre da Il Sole 24 Ore del 10 ottobre.

Se le disposizioni sull’agevolazione verranno confermate nello schema attuale, il bonus mobili consentirà una detrazione pari al 50%. A differenza di quanto accade per le ristrutturazioni e gli interventi di efficientamento energetico, non ci sarà distinzione tra prime e seconde case, che in quei casi beneficiano rispettivamente del 50% e del 36%. Rientreranno tra le spese detraibili, ad esempio, quelle relative all’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani e poltrone. Tra gli elettrodomestici saranno inclusi, inoltre, forni, lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori.

La regola che collega l’acquisto di arredi ed elettrodomestici a un intervento di ristrutturazione principale, supportato dal bonus casa nella sua versione base, sarà confermata. Tuttavia, la detrazione è riconosciuta solo se i lavori di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dopo il 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Pertanto, per effettuare acquisti nel 2026, sarà necessario avviare la ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2025. Rimane invariato il limite massimo di spesa, fissato a 5.000 euro. Un dettaglio significativo, considerando che tra il 2022 e il 2024 il tetto era stato praticamente dimezzato, scendendo da 10.000 a 5.000 euro. Questo limite, infatti, è stato più volte ridotto in passato per contenere l’impatto economico di questo incentivo sui conti pubblici.

Posticipata nuovamente l’entrata in vigore della nuova tassa sulle bevande analcoliche zuccherate. La sugar tax, inizialmente prevista per il primo gennaio 2026, subirà un ulteriore rinvio di un anno: rimarrà sospesa per tutto il 2026, sincronizzandosi così con la plastic tax, anch’essa congelata per un altro anno. Questa decisione risponde alle richieste provenienti dalle imprese interessate. Vale la pena sottolineare che entrambi i tributi sono stati oggetto di continui rinvii nel tempo; questo ulteriore slittamento potrebbe offrire l’opportunità di riconsiderarne l’impostazione.

Informazioni utili

Nessun cartello per la telecamera privata anche se è installata su muro comune

Sono ammissibili se non ostacolano il pari uso e il decoro: devono essere però puntate solo sulla proprietà di chi le installa

 

Secondo il Tribunale di Catania, sezione III civile, con la sentenza 4262/2025, l’installazione di una videocamera di sorveglianza privata in un condominio non richiede la presenza di cartelli di segnalazione. In base a quanto stabilito dagli articoli 1102 e 1122 del Codice Civile, il privato ha facoltà di ancorare il sistema di sorveglianza sulle parti comuni dell’immobile, purché vengano rispettate determinate condizioni, oltre alla necessità di informare preventivamente l’amministratore. Tali condizioni prevedono che l’installazione non alteri l’uso originario dell’area, non limiti la possibilità per gli altri condomini di utilizzare anch’essi lo spazio comune e non comprometta il decoro architettonico dell’edificio. La sentenza è stata emessa in seguito alla contestazione di una delibera condominiale che aveva ordinato la rimozione delle telecamere installate da una coppia di condomini, vittime ripetute di furti. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) aveva evidenziato che le videocamere erano rivolte esclusivamente verso le parti di immobile di proprietà dei proprietari che le avevano installate. Tuttavia, alcuni condomini si erano opposti comunque alla loro presenza. Le ragioni principali? L’assenza di segnalazione delle telecamere e l’utilizzo di una porzione del muro condominiale per la loro installazione.

I giudici chiariscono che, nel caso di un impianto di videosorveglianza privato, cioè installato da un singolo condomino e non dal condominio, non sussiste l’obbligo di esporre cartelli informativi, a condizione che la telecamera sia collocata all’interno dell’appartamento o sul balcone e registri esclusivamente l’area privata, come ad esempio il proprio veicolo nel cortile, senza riprendere spazi comuni o ledere la privacy di terzi. Diversamente, qualora le telecamere private inquadrino zone comuni o proprietà altrui, diviene necessario installare cartelli informativi che specifichino il titolare del trattamento, le finalità dello stesso, il periodo di conservazione dei dati raccolti e i diritti degli interessati, in conformità alle direttive del Garante della privacy.

L’installazione sul muro condominiale non ostacolava in alcun modo l’uso del muro da parte di altri e occupava uno spazio estremamente ridotto. Inoltre, una delle telecamere in questione riprendeva anche una parte delle aree comuni condominiali. Quest’ultima non doveva essere rimossa, ma poteva rimanere installata semplicemente regolando l’angolazione del suo campo visivo. È bene sottolineare che la delibera dell’assemblea condominiale è richiesta esclusivamente per l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni. Al contrario, per gli impianti installati dai condomini all’interno delle loro abitazioni o relative pertinenze, non è necessario alcun tipo di approvazione da parte dell’assemblea.

Paginazione degli articoli