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Consumi idrici anomali: l’utente condominio deve dare prova dell’adozione di ogni cautela

Con la sentenza n. 20540/2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio significativo: nel caso in cui un contatore registri consumi anomali, è responsabilità del gestore informare adeguatamente l’utente affinché quest’ultimo possa intervenire tempestivamente ed evitare un aggravarsi del danno. Al contrario, se è l’utente a segnalare un malfunzionamento del contatore, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio, mentre è compito dell’utente dimostrare di aver adottato tutte le possibili precauzioni o di aver vigilato diligentemente per escludere la presenza di fattori che possano alterarne il funzionamento normale.

 

Il caso

Circa dieci anni fa, si verificava un episodio legato alla gestione del servizio idrico integrato nella città di Milano. All’epoca, la società che amministrava il servizio inviò a un condominio meneghino un decreto ingiuntivo, richiedendo il pagamento di una somma superiore a ventunomila euro, oltre ad interessi e spese, per fatture non saldate relative ai consumi d’acqua registrati nell’utenza del condominio. Il condominio si oppose sostenendo che il credito fosse basato su un consumo idrico anomalo, ma tale argomentazione fu respinta dal Tribunale. Successivamente, in appello, la Corte ridusse l’importo e condannò il condominio al pagamento di una somma inferiore a 18mila euro, oltre agli interessi previsti.

 

Il ricorso in Cassazione

Il condominio ha quindi deciso di appellarsi alla Corte Suprema, segnalando una violazione del principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto di fornitura dell’acqua. Secondo il condominio, la società erogatrice del servizio, invece di effettuare le verifiche richieste, aveva proceduto unilateralmente alla sostituzione del contatore senza fornire alcuna preventiva comunicazione all’utente. Inoltre, si è lamentato della mancata considerazione del consumo medio annuo della propria utenza, risultato palesemente sproporzionato rispetto ai parametri normali. In base a queste circostanze, il condominio ha ritenuto legittimo il rifiuto del pagamento delle fatture, sostenendo che la società fornitrice non avrebbe dato adeguato adempimento agli obblighi previsti dal contratto.

 

L’esito

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal condominio, confermando la condanna nei suoi confronti. Ribadendo i principi di buona fede e correttezza cui è tenuto il gestore, è stato sottolineato che quest’ultimo ha l’obbligo di informare l’utente in presenza di consumi anomali. Tuttavia, in caso di sospetto malfunzionamento del contatore, spetta all’utente – in questo caso al condominio – dimostrare di aver adottato ogni possibile misura cautelativa o di aver vigilato sull’assenza di fattori in grado di compromettere il funzionamento regolare del dispositivo. In questa vicenda, la società gestrice aveva segnalato al condominio i consumi anomali riscontrati. Nonostante ciò, il condominio non aveva chiesto la verifica del contatore, non aveva eseguito l’autolettura e non aveva intrapreso alcuna azione precauzionale. Inoltre, dai ripetuti controlli effettuati dalla società, non erano emerse irregolarità nei consumi, né i contatori avevano evidenziato malfunzionamenti o errori di rilevazione. Nel corso del giudizio, è emerso anche che il condominio aveva effettuato la sostituzione unilaterale del contatore solo molti anni dopo, nonostante ciò non gli avesse impedito di eseguire verifiche appropriate o di raccogliere tempestivamente eventuali prove di un presunto malfunzionamento. Di conseguenza, il problema relativo al contatore è rimasto privo di riscontri concreti.

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