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L’assemblea non può addebitare a un solo condòmino le spese per danni alle parti comuni

L’attribuzione di una colpa e il conseguente addebito di una spesa sono prerogative esclusive dell’autorità giudiziaria

 

L’assemblea condominiale non ha facoltà di attribuire a un singolo condomino le spese relative alla riparazione delle parti comuni dell’edificio, a meno che non sia stata previamente accertata in sede giudiziale la sua responsabilità. Tali spese devono essere distribuite tra tutti i condòmini in base alle rispettive quote, con la possibilità per il condominio di rivalersi successivamente contro il soggetto responsabile. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 432, pubblicata il 3 febbraio 2026.

 

I fatti

La controversia nasce da una delibera dell’assemblea condominiale che aveva imputato esclusivamente a una condòmina il costo relativo ai lavori di spurgo e alla sostituzione di un tratto della tubazione condominiale per lo scarico delle acque reflue. La decisione dell’assemblea si basava su una presunta responsabilità della condòmina, accusata di aver causato il danneggiamento della tubazione a causa della crescita incontrollata delle radici di una magnolia situata nella sua proprietà esclusiva.

La condòmina, ritenendo la delibera illegittima o soggetta a possibile annullamento per violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese stabiliti dall’articolo 1123 del Codice Civile, avviava la procedura di mediazione e, successivamente, il giudizio. A seguito dell’introduzione della mediazione e in vista dell’imminente contenzioso giudiziario, l’assemblea adottava una nuova delibera che prevedeva la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, sebbene con la riserva di richiedere successivamente l’importo alla condòmina attrice.

 

I poteri dell’assemblea

Presentandosi in giudizio, il condominio ha sollevato, come questione preliminare, la nullità dell’atto introduttivo dell’impugnazione. Passando al merito, ha inizialmente sostenuto che la prima delibera non rappresentava un addebito definitivo e che, in ogni caso, la seconda delibera avrebbe eliminato qualsiasi effetto dannoso, facendo venir meno l’interesse della condòmina ad agire e decretando la cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha tuttavia accolto la posizione della condòmina, sottolineando che l’assemblea di condominio non può esercitare funzioni giurisdizionali. Non le è quindi consentito stabilire la responsabilità di un condòmino per danni causati a parti comuni né derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese.

La sentenza chiarisce che l’assemblea condominiale svolge funzioni di natura amministrativa e gestionale, ma non ha il compito di deliberare su diritti o responsabilità individuali dei singoli condomini. Di conseguenza, ha la facoltà di approvare le spese relative alla manutenzione delle parti comuni e di distribuirle secondo i criteri previsti dalla legge o stabiliti convenzionalmente, ma non può assumere il ruolo di organo giudicante. La determinazione di una colpa e l’eventuale imputazione di una spesa come risarcimento per danni spettano unicamente all’autorità giudiziaria, a meno che il condomino interessato non riconosca spontaneamente la propria responsabilità.

 

Conclusioni

Nel caso analizzato, la delibera contestata ha attribuito l’intero onere economico all’attrice basandosi su un presunto nesso causale, mai realmente verificato, andando così oltre le proprie competenze e violando i criteri legali di riparto.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere avanzata dal condominio. Ha rilevato che la revoca della delibera in questione è avvenuta solo dopo l’avvio della procedura di mediazione e in prossimità dell’azione legale, circostanza che non esclude l’interesse della condòmina a ottenere una dichiarazione giudiziale sull’illegittimità dell’atto originario. Una simile pronuncia risulta rilevante, almeno per la regolamentazione delle spese legali, considerato che la difesa del condominio ha peraltro continuato a sostenere con fermezza la validità dell’addebito esclusivo.

In questo contesto, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Tale principio prevede che, anche qualora venga meno l’oggetto del contendere, il giudice sia tenuto a stabilire quale delle parti avrebbe prevalso al fine di attribuire correttamente le spese processuali. Ritenendo che il condominio abbia adottato un atto illegittimo, da cui è scaturito il giudizio, il Tribunale ha deciso di porre tali spese a carico dello stesso condominio.

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